MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Le sezioni della Corte dei conti sulla spesa per il personale
Calcolo della spesa per i vigili, assegni familiari, tetto della spesa nei Piccoli Comuni e assunzioni flessibili

La spesa che i Comuni hanno sostenuto per i vigili nel 2016 e che è il tetto di quanto essi possono spendere a questo titolo, ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato, deve essere calcolata sulla base di quanto rendicontato. Non entrano nel tetto di spesa del personale gli oneri derivanti dagli assegni familiari. Le amministrazioni non possono escludere dal tetto di spesa del personale voci ulteriori rispetto a quelle indicate dal legislatore e devono calcolare anche il costo del proprio personale utilizzato da enti o organismi partecipati. La spesa per le assunzioni flessibili, soprattutto dei piccoli comuni, può essere incrementata sulla base di un ragionevole parametro e per consentire la erogazione di servizi essenziali. Possono essere così riassunte le principali indicazioni in tema di calcolo della spesa del personale dettate dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il calcolo della spesa per i vigili

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 52/2019 i Comuni devono fare riferimento alla spesa rendicontata per i vigili sostenuta nel 2016, spesa che per l’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018 è il tetto di spesa entro cui i comuni che hanno rispettato nel triennio 2016/2018 i vincoli di finanza pubblica possono assumere nel 2019 vigili a tempo indeterminato. Nel calcolo di tale spesa occorre inserire anche i contributi sociali. La deliberazione inoltre autorizza i comuni a rivedere la propria programmazione del fabbisogno per dare applicazione all’ampliamento delle capacità assunzionali dei vigili determinato da tale disposizione.
Ci viene in primo luogo detto che la spesa sostenuta nel 2016 deve essere intesa come quella “rendicondata, nel caso di specie nel rendiconto relativo all’esercizio 2016, da cui è possibile ricavare con precisione anche l’elemento della congruità”. In questa direzione, vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della Sezione Autonomie 25/2014, per la quale nel calcolo della spesa del personale deve essere presa “in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza cioè alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali”.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.


https://www.ilpersonale.it