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L’ARAN cambia orientamento sul regime transitorio della categoria D3 soppressa
I dubbi in merito alla nuova disposizione contenuta nel CCNL Funzioni Locali e la posizione dell’ARAN su mobilità e scorrimento della graduatoria

Il nuovo contratto collettivo delle Funzioni Locali (CCNL), stipulato in data 21 maggio 2018, presenta ancora incertezze interpretative sulle conseguenze del regime transitorio della soppressa categoria giuridica D3. Il contratto ha reso salva la posizione dei lavoratori già inquadrati in tali profili D3, prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria D. In particolare l’art. 12, comma 9, del contratto prevede che “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D”.

Sulla corretta interpretazione delle procedure concorsuali in corso, è intervenuta sia la Corte dei conti che recentemente l’ARAN.

L’impatto della disposizione contrattuale sui bandi di concorso

Il quesito posto dal sindaco di un Comune ha riguardato l’individuazione dell’atto iniziale della procedura concorsuale indetta dal Comune al fine di determinare la disciplina giuridica da applicare alla soppressa categoria D3. Nel caso di specie la pubblicazione del bando di concorso, che ha individuato la categoria giuridica D3, è avvenuto due giorni prima del rinnovo contrattuale come testimoniato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella deliberazione 5 ottobre 2018 n. 36, ha evidenziato che la richiesta dell’ente locale è tesa indirettamente a verificare l’impatto dello ius supervenies delle disposizioni contrattuali su una disciplina giuridica da applicare ad un procedimento amministrativo.

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