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Note sui buoni pasto nel comparto sanità
Il nostro esperto chiarisce alcuni equivoci diffusi sul tema dei buoni pasto

Sono piuttosto frequenti le vertenze aziendali in relazione al buono pasto, sia riguardo al suo valore nominale sia per le condizioni di fruizione. In tema di buoni pasto sono peraltro diffusi parecchi equivoci che in questa sede si proverà ad approfondire. Innanzitutto esiste la corrente convinzione che le recenti norme abbiano aumentato il valore del buono pasto per tutti indistintamente. Ebbene, c’è da chiedersi in quale norma di legge sia previsto con chiarezza e, soprattutto, con la necessaria copertura finanziaria, che per i lavoratori della sanità pubblica è superato il valore nominale contrattualmente vigente da tempo. Le norme citate a supporto delle vertenze, compreso il parere del Consiglio di Stato n. 287 del 3 febbraio 2017, si riferiscono alle procedure e criteri di aggiudicazione degli appalti, alla individuazione degli esercizi abilitati, alle caratteristiche del buono ma non a “quanto” vale il servizio sostitutivo né ai requisiti per ottenerlo.

Tutta la normativa sui buoni pasto – partendo dalle varie leggi finanziarie fino al decreto MISE n. 122 del 7 giugno 2017 nonché le previsioni del DDL Concretezza sulla sanatoria CONSIP – riguarda la materia generale dei buoni pasto, senza peraltro distinguere tra lavoratori privati e pubblici.

In particolare, l’art. 1, comma 16 della legge 190/2014 a decorrere dall’1 luglio 2015 ha defiscalizzato il ticket fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato ad euro 7 nel caso in cui lo stesso sia in forma elettronica. In precedenza l’utilizzo improprio dei buoni pasto – cioè per fare la spesa al supermercato – costituiva una forma di evasione fiscale in quanto il ticket veniva in pratica monetizzato senza che sulla corrispondente quota di salario fossero pagate le imposte. Da parte sua il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122/2017 – delegato dall’art. 144, comma 5, del d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti) ed entrato in vigore il 9 settembre 2017 – ha regolamentato in modo innovativo molti aspetti del buono pasto. Contrariamente a quanto era precedentemente stabilito, attualmente, oltre a bar, ristoranti e supermercati, la normativa ministeriale ha sancito la possibilità di utilizzare i ticket anche presso agriturismi, spacci aziendali e negozi biologici, ampliando la scelta per il lavoratore e offrendo l’opportunità di consumare alimenti biologici, fermo restando il divieto di acquisto di alcolici e, ovviamente, di prodotti non alimentari.

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