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La presunta disparità di trattamento non legittima il diritto di accesso ai provvedimenti disciplinari
La circostanza relativa a un dipendente comunale accusato di aver fatto un anomalo uso di carte carburante

Il diritto di accesso, dal punto di vista soggettivo, si sostanzia nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

La norma

Sono soggetti “interessati” all’accesso ai documenti amministrativi tutti coloro che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, c. 1, lett. b), della 241/1990).
L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela.
Il limite di valutazione della p.a. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato sull’azione amministrativa, espressamente vietato dall’art. 24 c. 3, della legge n. 241/1990.
Partendo da queste premesse, anche il dipendente pubblico va riconosciuto come portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e ciò vale anche con riferimento ad atti interni, ricompresi nella definizione di “documento amministrativo” ai sensi dell’art. 22 c. 1 lett. d), della l. n. 241/1990. Ed in tale ambito è pacifico che lo stesso abbia diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare che lo riguardano.

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