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Al personale part time spetta il salario accessorio pieno se non regolato nel contratto integrativo
In caso di mancata regolamentazione nel contratto decentrato di una diversa misura nell’erogazione di emolumenti retributivi a carattere variabile in misura più che proporzionale al personale a tempo parziale si applica l’importo pieno

Per il personale a tempo parziale degli Enti locali anche le nuove disposizioni contrattuali stabiliscono che “i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi” (art. 55, punto 11, CCNL 21 maggio 2018). Pertanto, in caso di mancata regolamentazione nel contratto decentrato, di una diversa misura nell’erogazione di emolumenti retributivi a carattere variabile in misura più che proporzionale, al personale a tempo parziale si applica l’importo pieno. Queste sono le conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5 novembre 2018, n. 28140.

L’oggetto della controversia

Un Ente pubblico non economico ha impugnato la decisione della Corte di Appello che ha riconosciuto ad un dipendente part-time la piena erogazione della indennità di funzione dichiarando illegittima la riduzione operata dall’ente sulla base del suo ridotto orario di lavoro. Secondo i giudici di secondo grado la predetta indennità, infatti, essendo collegata alla funzione e non all’orario di lavoro avrebbe dovuto essere pagata per intero. L’Ente non condivide l’assunto della Corte territoriale in quanto le disposizioni contrattuali stabiliscono che il trattamento retributivo accessorio va computato in proporzione alla prestazione lavorativa quando è collegato all’orario di lavoro, ed è applicato ai dipendenti in misura non frazionata o non direttamente proporzionale rispetto al regime di orario adottato, soltanto quando non è collegato alla durata della prestazione.

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