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Un singolo componente RSU può convocare un’assemblea sindacale?
Una sigla sindacale (sindacato delle professioni infermieristiche) aveva agito in giudizio deducendo che un suo rappresentante in seno alle RSU aveva richiesto all’azienda l’utilizzo della sala sindacale, sita nei locali di lavoro, per lo svolgimento di un’assemblea indetta ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300 del 1970.

Il fatto

Una sigla sindacale (sindacato delle professioni infermieristiche) aveva agito in giudizio deducendo che un  suo rappresentante in seno alle RSU aveva richiesto all’azienda l’utilizzo della sala sindacale, sita nei locali di lavoro, per lo svolgimento di un’assemblea indetta ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300 del 1970. La domanda era stata respinta perché, ad avviso dell’azienda, il singolo componente della RSU non era legittimato, sulla base dell’accordo collettivo nazionale e dell’art. 9 del regolamento interno adottato dalla RSU aziendale, ad indire l’assemblea.
Il ricorso avverso detto diniego aveva avuto esito negativo per la parte ricorrente sia avanti il Tribunale, sia  in sede di appello. Specificatamente, la Corte territoriale aveva condiviso le conclusioni del Tribunale ed aveva rilevato che l’Accordo Interconfederale del 20/12/1993, nella parte in cui estendeva ai componenti delle RSU le prerogative previste in favore dei dirigenti delle RSA, si riferiva unicamente ai diritti individuali e, quindi, non consentiva al singolo componente della RSU di subentrare nella titolarità di diritti spettanti alla RSA unitariamente intesa. Avverso la richiamata decisione, la sigla sindacale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

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