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ANAC ribadisce l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei dirigenti
Dopo che l’ANAC aveva deciso di sospendere la pubblicazione dei redditi dei dirigenti con la deliberazione n.382/2017, ora, con nuovo comunicato del 23/11/2017 ne ristabilisce l'obbligo.

Dopo che l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva deciso di sospendere la pubblicazione dei redditi dei dirigenti con la deliberazione n.382 del 12/04/2017, era successivamente ritornata con specifico comunicato del Presidente del 17/05/2017 ma limitatamente alle disposizioni di pubblicazione previste dall’art.14, comma 1-ter d.lgs.33/2013 secondo cui “Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (rectius importo massimo pari a 240.000 euro). L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente”.

Ora, con nuovo comunicato depositato in data 23/11/2017 precisa che:

Con il comunicato del 17 maggio 2017 l’Autorità ha precisato che, a seguito  dell’ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 e della delibera ANAC n. 382/2017,  l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza  pubblica percepiti dai dirigenti, previsto dall’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, debba ritenersi  non sospeso, in quanto la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun  modo dall’ordinanza, né è stata oggetto di censura dinanzi al TAR. Successivamente sono pervenute a questa  Autorità ulteriori richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione  dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs.  33/2013, alla luce dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I quater, 19 settembre 2017, n. 09828 di rimessione alla Corte  costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, si fa presente  che il Consiglio nelle adunanze del 27 settembre e dell’8 novembre 2017 ha  ritenuto di confermare la decisione assunta precedentemente, rilevando che avere sollevato d’ufficio  l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha alcun  effetto sospensivo”.

In altri termini restano sospesi le sole pubblicazioni riguardanti:


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