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Pensione di inabilità e reddito del coniuge
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge n 118/1971, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge n 118/1971, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido. È quanto stabilito dalla recente sentenza n. 26493 della Corte di Cassazione.

Ciò è in linea con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato (tale regola vale, ai sensi del comma V solo per l’assegno mensile di cui alla legge n 118/1971).

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