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La Consulta sul distacco dei dipendenti degli enti locali
La Corte Costituzionale in una recente sentenza afferma che sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271 TUEL, nella parte in cui prevede, ai fini dell’individuazione degli organismi presso i quali enti locali possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del TUEL, nella parte in cui prevede, ai fini dell’individuazione degli organismi presso i quali enti locali, le loro aziende e associazioni dei Comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni e non l’indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 7 giugno 2017.

La Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di un giudizio proposto da un’associazione regionale di enti locali avverso il provvedimento con il quale un Comune aveva respinto la richiesta di distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell’associazione ai sensi dell’art. 271 comma 2 del testo unico degli enti locali.

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