Stabilizzazioni solo per pochi

Fonte: Italia Oggi

Al via una nuova ondata di stabilizzazioni di dipendenti pubblici «precari», dopo quella degli anni 2007 e 2008, cui si era tentato di porre fine col dl 78/2009, convertito in legge 122/2009. Il dl sul lavoro pubblico approvato lunedì dal Governo rilancia la lotta al precariato, nel tentativo di assicurare un posto a 1/3 dei 150 mila «precari» (senza contare il comparto della scuola). In primo luogo, fino al 31 dicembre 2015 si consente alle p.a. di assumere i precari attraverso procedure concorsuali specificamente dedicate. Saranno interessati dipendenti assunti con contratti a tempo determinato con un’anzianità di servizio di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, svolti nell’ambito della medesima amministrazione che bandisce il concorso. Allo scopo, sarà avviato un monitoraggio telematico obbligatorio da parte della Funzione pubblica: gli enti che intenderanno stabilizzare i precari dovranno informare preventivamente Palazzo Vidoni della corretta situazione lavorativa dei dipendenti. Lo strumento utilizzato sarà quello dei concorsi pubblici, con riserva del 50% dei posti al personale avente i requisiti per ambire alla possibile stabilizzazione, nel rispetto del limite della spesa del 50% del massimo spendibile ai fini delle nuove assunzioni. Esclusi i dirigenti assunti a tempo determinato e coloro che lavorano negli staff degli organi di governo. Saranno interessati alle stabilizzazioni anche i lavoratori socialmente utili, avviati dalle regioni e dagli enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dlgs 81/2000 e dell’articolo 3, comma 1, del dlgs 280 280/1997, nell’ambito dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. La stabilizzazione dei precari, in ogni caso, resterà una facoltà per le amministrazioni. Non sono previste, poi, misure che esentino queste assunzioni dai tetti alla spesa di personale e dai limiti numerici alle assunzioni a tempo indeterminato, basati sul turnover. Dunque, il processo di stabilizzazione non potrà interessare tutti i 150 mila potenziali interessati, ma soltanto una parte limitata, che è stata stimata, come rilevato prima, in circa 1/3. Il dl intende operare anche in favore di coloro che avrebbero avuto diritto a iniziare a lavorare con la pubblica amministrazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma sono rimasti al palo perché, pur avendo vinto i concorsi, non sono mai stati assunti a causa proprio dei vincoli alla spesa posti in vario modo dal legislatore. Pertanto, le amministrazioni saranno obbligate a prevedere, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di lavoro, l’assunzione dei vincitori dei concorsi e degli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, prima di procedere ad ulteriori concorsi. Il decreto legge mira a chiudere il capitolo del precariato pubblico, anche con norme che impongano alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme flessibili di lavoro esclusivamente per esigenze eccezionali e temporanee, introducendo sanzioni molto rilevanti nei confronti dei dirigenti che vìolino le prescrizioni, tra cui, in particolare la responsabilità erariale. Tuttavia, vi sono ambiti operativi nei quali i contratti a tempo determinato sono essenziali, come in particolare gli asili nido e le scuole di infanzia, di competenza dei comuni. Per questa ragione si modifica l’articolo 10, comma 4-bis, del dlgs 368/2001, introducendo un nuovo periodo, ai sensi del quale «per assicurare il diritto all’educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia degli enti gestiti dai Comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico». Dunque, non si applicano le disposizioni di particolare tutela del lavoro a tempo determinato per le supplenze nelle scuole d’infanzia e negli asili nido comunali, estendendo loro, dunque, la normativa valevole per il comparto dell’istruzione. C’è da notare, tuttavia, che il legislatore ha dimenticato di prendere in considerazione le supplenze dei centri di formazione professionale. I comuni, infatti, non si limitano a gestire direttamente asili nido e scuole di infanzia, ma spesso erogano corsi di formazione professionale. Il problema è particolarmente rilevante per le province, chiamate ad erogare direttamente la formazione pubblica: sarà necessario estendere anche alla formazione l’esclusione delle supplenze dalle previsioni del dlgs 368/2001 e dai limiti alle assunzioni flessibili previsti dal dlgs 165/2001. Ieri su Twitter palazzo Chigi ha spiegato che il dl «estende l’esclusione dal Patto di stabilità interno anche ai servizi scolastici e per l’infanzia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *