Sostituzione di un dipendente dimissionario durante il periodo di prova. Quali incidenza ha sui resti assunzionali?

Approfondimento di L. Boiero

Sulle problematiche delle capacità assunzionali degli Enti Locali, si sono spese tante parole. In questa sede, mi limito a richiamare il principio di diritto enunciato dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti:
“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”. (cfr. delibera N.   25/SEZAUT/2017/QMIG)

Chiarito quanto sopra, che cosa succede se un dipendente viene assunto attingendo  da una graduatoria di concorso ma durante il periodo di prova presenta le proprie dimissioni in quanto vincitore di concorso presso un altro ente. Una situazione del genere, che risvolti ha sulle “capacità assunzionali” dell’Ente?

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