Slitta il censimento del lavoro flessibile

Fonte: Il Sole 24 Ore

È rinviato a marzo il monitoraggio sul lavoro flessibile e sugli incarichi dirigenziali. La Funzione pubblica, in una nota del 24 gennaio, ha comunicato che si stanno perfezionando le procedure per inserire i dati on-line. Gli enti non dovranno pertanto inviare nessuna comunicazione attraverso la posta elettronica o su carta entro la scadenza fissata a regime per il 31 gennaio di ciascun anno.
L’adempimento, a cui sono chiamate tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, è previsto in due norme che hanno creato diversi dubbi agli operatori. Innanzitutto, l’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 prevede il monitoraggio del lavoro flessibile. Per scongiurare abusi, le amministrazioni devono redigere entro il 31 dicembre un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Il documento va poi inviato entro il 31 gennaio ai nuclei di valutazione (o agli organismi indipendenti di valutazione) o ai servizi di controllo interno. Inoltre, le informazioni vanno trasmesse al dipartimento della Funzione pubblica che predispone una relazione per il Parlamento. È su quest’ultimo aspetto che si è creata l’impasse. Infatti dal 2010 gli enti attendono le istruzioni su come procedere. Con la direttiva 2/2010, l’allora ministro Renato Brunetta aveva spiegato che si stava predisponendo l’applicativo informatico e che nel frattempo era «inutile» mandare comunicazioni cartacee che non avrebbero potuto essere prese in considerazione. Le scadenze, quindi, sarebbero state rinviate in attesa di nuove istruzioni tecniche, che a oggi, però, non sono ancora arrivate.
A questo adempimento, la legge anticorruzione del 2012 ne ha aggiunto un altro. In base all’articolo 1, comma 39, della legge 190/2012, le Pa devono infatti comunicare alla Funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La norma precisa che l’adempimento va fatto in occasione del monitoraggio sul lavoro flessibile, mai decollato. Non solo. La comunicazione va effettuata «per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione» (o nuclei di valutazione). È dubbio quindi se il compito debba essere eseguito direttamente da questi organi o dagli uffici degli enti in sede di monitoraggio complessivo.
Ora la Funzione pubblica ha annunciato che sarà predisposta, entro la prima settimana di marzo, una circolare che chiarisca i destinatari, le informazioni da comunicare e ogni altra istruzione circa l’adempimento.

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