Selezione, ma senza un concorso

Fonte: Italia Oggi

Oltre alla norma «salva Renzi» (che, se confermata, legittimerebbe l’assunzione negli staff dei sindaci di personale non laureato ma inquadrato come se lo fosse, rimediando alla condanna subita nel 2011 da parte della Corte dei conti per danno erariale), nel testo (ancora misterioso) della riforma della pubblica amministrazione c’è anche la norma «salva Bonaretti». Mauro Bonaretti è il segretario generale della Presidenza del consiglio. Perché la riforma, se il testo definitivo confermasse la presenza della norma apposita, lo riguarderebbe direttamente? Esaminiamo la disposizione che lo interessa direttamente. Concerne la creazione del ruolo unico della dirigenza locale e prevederebbe: «Istituzione del ruolo unico della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante concorso o corso-concorso; inserimento in esso, in sede di prima applicazione, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, saranno iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con possibilità per gli stessi di optare in alternativa per il trasferimento in mobilità presso un ente locale, nonché di coloro che hanno svolto le funzioni di direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quinquennio antecedente alla dell’entrata in vigore del decreto legislativo e in possesso del diploma di laurea».Come si nota, la norma intende inglobare i segretari comunali nel ruolo unico, eliminando di fatto lo «status» di segretario, trasformandolo in incarico e, per altro, promuove sul campo come dirigenti anche i segretari comunali che non lo sono equiparati, non avendo superato il corso apposito previsto dalle norme. Ma, il punto più interessante è l’altro: l’inclusione nel ruolo unico della dirigenza locale dei direttori generali assunti da comuni e province ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs 267/2000: una vera e propria stabilizzazione di persone assunte senza concorso, intuitu personae e con il preciso limite di durata del mandato dei sindaci, senza nemmeno che i direttori generali debbano prendersi il disturbo di effettuare quel simulacro di selezione riservata, che le norme sulle stabilizzazioni impongono a tutti gli altri dipendenti pubblici. L’inserimento dei direttori generali nel ruolo unico della dirigenza, assicura loro, stando al testo e agli intenti del governo, quanto meno un periodo di tempo nel quale uno stipendio sia pure limitato agli elementi fondamentali è certo, anche in assenza di incarico e, comunque, lo «status» di dirigente pubblico «di ruolo», cioè esattamente quello status che oggi non hanno, poiché l’articolo 108, comma 2, del d.lgs 267/2000 dispone che «la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia». L’attuale segretario generale della Presidenza del consiglio ha svolto il ruolo di direttore generale nel quinquennio antecedente alla vigenza del decreto legislativo che seguirà alla legge delega, presso il comune di Reggio Emilia, essendone sindaco l’attuale sottosegretario alla presidenza del consiglio, Graziano Delrio. Sta di fatto che Bonaretti, come risulta dal proprio curriculum on line, pur avendo lavorato a lungo per varie amministrazioni pubbliche, non è mai entrato a farne parte nei ruoli. Non ne è parte nemmeno adesso, in quanto assunto sempre intuitu personae, per chiamata diretta, senza passare per un concorso. Dunque, la strana stabilizzazione di una figura, quella del direttore generale, che certamente non si presta ad essere configurata come lavoro a tempo indeterminato visto che è strettissimamente collegata al mandato del sindaco ed al rapporto fiduciario, tanto che non si effettuano concorsi pubblici, risulterebbe particolarmente gradita per chi, come Bonaretti, non fa parte dei ruoli pubblici. Infatti, conclusa, eventualmente, l’esperienza alla presidenza del consiglio, l’attuale segretario generale potrebbe vedersi inserito nel ruolo unico della dirigenza locale e concorrere, pur non avendovi mai fatto ingresso per concorso, con gli altri dirigenti che, al contrario, sarebbero inseriti nel ruolo per effetto del superamento di concorsi, per ottenere incarichi dirigenziali da amministrazioni locali. E, come l’attuale segretario generale della presidenza del consiglio, potrebbero beneficiare di questa strana stabilizzazione gli altri 300 circa direttori generali esterni, creati improvvisamente, da uomini di fiducia, a dirigenti di ruolo, senza la sottoposizione ad una selezione pubblica. Sempre che, ovviamente, la Corte costituzionale non abbia in futuro nulla da ridire su un simile sistema di garantire ai cooptati della politica un posto fisso e continuativo, in fortissimo contrasto con gli articoli 97 e 98 della Costituzione.

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