Segretari comunali, stop alla doppia maggiorazione

Fonte: Il Sole 24Ore

Come ogni telenovela che si rispetti, la querelle relativa al rapporto tra maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari comunali (il cui scopo è quello di retribuire funzioni aggiuntive rispetto a quelle base del segretario) e la maggiorazione retributiva dovuta al “riallineamento stipendiale” (vale a dire il cosiddetto “galleggiamento”, il cui scopo è quello di assicurare al segretario una retribuzione almeno pari a quella del dirigente apicale) si arricchisce di nuove puntate con relativi colpi di scena.

Esattamente due anni fa (si veda in proposito quanto scritto dal Sole 24 Ore del 15 febbraio 2010) veniva riportata la notizia che il Tribunale di Pistoia – contrariamente agli orientamenti espressi dall’Aran, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Funzione pubblica – aveva affermato per sentenza che i due istituti in oggetto non si influenzavano fra di loro (con la conseguenza che essi si sommavano e non si riassorbivano).

Questa sentenza è poi stata seguita da una giurisprudenza di merito conforme (Tribunali della Spezia, di Rimini, dell’Aquila, di Mantova), con la sola eccezione che era costituita dal Tribunale di Milano.

Recentemente, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 1160/2011, rigettando la domanda avanzata in primo grado dall’ex segretario generale della Provincia di Pistoia, ha affermato che la percentuale delle maggiorazioni, riconosciuta dall’ente in caso di incarichi aggiuntivi, non può essere applicata sulla retribuzione di posizione già adeguata all’indennità percepita dal dirigente maggiormente retribuito dell’ente per effetto del riallineamento stipendiale, qualora il segretario non abbia fornito in giudizio la prova sul fatto che l’incarico aggiuntivo rappresenti e abbia rappresentato un onere maggiore di quanto non lo sia in una diversa realtà dove l’incarico aggiuntivo non sia stato affidato.

In mancanza di tale prova, peraltro piuttosto difficile da produrre, la regola invocata dal lavoratore non può essere applicata, non essendo stata fornita la dimostrazione di un pregiudizio concreto rapportato alla natura e all’impegno dell’incarico aggiuntivo rispetto all’incarico base.

Con una decisione che per certi aspetti si può considerare a metà strada fra le posizioni dell’Aran/Ragioneria generale dello Stato e quelle delle organizzazioni sindacali, il giudice di secondo grado ha finito per spostare la questione: si passa, cioè, da un piano strettamente interpretativo – come era stato sempre prospettato da entrambe le parti del contenzioso fino a quel momento – a un piano più concreto, che attiene in sostanza all’aspetto probatorio.
Al di là del merito della questione, questo ulteriore episodio ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che ogni sentenza fa storia a sé, e – oltre a ragionare sulle più corrette interpretazioni delle norme (per le quali probabilmente è opportuno conformarsi alle indicazioni dell’Aran o della Ragioneria generale dello Stato) – occorre che l’ente abbia la sensibilità di gestire il rapporto di lavoro in modo equo e corretto, nel rispetto sia del lavoratore che degli interessi della pubblica amministrazione.

Renato Ruffini

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