Segretari comunali. Rimborso spesa quota per segretario dell’Unione

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema dell’Autonomie Locali della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde al seguente quesito posto da un Comune.

Il Comune rappresenta di voler procedere alla nomina del Segretario dell’UTI individuando a tal fine il segretario comunale attualmente titolare di una convenzione tra Comuni limitrofi. Il Sindaco del Comune capofila, per concedere detta autorizzazione, richiede un rimborso spese pari alle ore effettivamente prestate dal segretario a favore dell’Unione. Si precisa che in ogni caso non si verrebbe a corrispondere alcun emolumento aggiuntivo al segretario medesimo. Premesso un tanto, l’Amministrazione istante chiede:

– quale atto sia necessario per disciplinare i relativi rapporti economici tra UTI e amministrazione comunale che autorizza la funzione di segretario a favore dell’UTI, ovvero se sia sufficiente l’atto di nomina a Segretario da parte del Presidente, ove si specifica che le ore prestate a favore dell’UTI verranno rimborsate:

– se la quota parte di rimborso da parte dell’UTI possa costituire valorizzazione ai fini del rispetto della spesa di personale da parte del Comune titolare della convenzione di segreteria.

Sentito il Servizio finanza locale, si espone quanto segue.

Preliminarmente si osserva che l’art. 5, comma 2, della l.r. 26/2014 stabilisce che l’Unione territoriale intercomunale ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità previste dalla legge medesima e precisa che, al predetto ente, si applicano i principi fissati per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000.

Il citato art.32, al comma 5-ter, stabilisce che il presidente dell’Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si fa notare che il segretario dell’Unione è tuttora un istituto (al pari del segretario dei comuni) disciplinato dalla normativa statale e l’attività espletata dallo stesso, per conto dell’Unione, rientra nelle funzioni istituzionali svolte da detta figura, come avviene per l’ente Comune.

Premesso un tanto, venendo al merito della questione prospettata e fermo restando che specifiche norme, anche di carattere finanziario, potrebbero disciplinare in concreto la fattispecie sottoposta, sentito il Servizio finanza locale, si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.

Si evidenzia che la ratio sottesa all’art. 32, comma 5-ter del d.lgs. 267/2000, è in sostanza quella di imporre tassativamente il divieto di retribuire, in forma aggiuntiva rispetto a quanto consentito dall’ordinamento vigente, le funzioni di Segretario dell’Unione, venendo a gravare ulteriormente sulle finanze dei Comuni costituenti l’Unione stessa.

Ciò non toglie che si ipotizzi ragionevolmente un coinvolgimento di tutti gli Enti interessati all’utilizzo del Segretario, nel concorrere proporzionalmente all’accollamento della spesa relativa ai compensi spettanti a detta figura, in relazione all’impegno richiesto nelle varie sedi amministrative.

Si ritiene opportuno comunque che i rapporti tra gli Enti coinvolti all’utilizzo della figura del Segretario siano regolati da apposita convenzione, che definisca in dettaglio anche i profili economici e le quote di partecipazione alle spese inerenti al trattamento economico del medesimo L’atto di nomina da parte del Presidente non sembra infatti sufficiente a determinare detti aspetti, anche considerando che successivamente dovranno essere adottati i prescritti provvedimenti di impegno di spesa da parte del Responsabile competente.

Si osserva a tal proposito che, per quanto riguarda la compatibilità del cennato atto convenzionale con la normativa vigente sull’ordinamento dei segretari comunali ed in particolare con la vigente convenzione fra due Comuni limitrofi, è opportuno contattare la Prefettura di Trieste, competente in materia.

Per quanto concerne poi la questione se la quota di rimborso da parte dell’UTI possa costituire valorizzazione ai fini del rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale, da parte del Comune titolare della convenzione di segreteria, al fine di ottenere indicazioni riferite alla applicazione, alla situazione concreta ed al contesto locale, delle norme sul contenimento della spesa, si suggerisce di valutare la possibilità di interpellare la sezione regionale della Corte dei conti.

In via collaborativa, si riportano di seguito in sintesi gli orientamenti finora espressi dalla magistratura contabile.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti[1] ha sottolineato che il caso dell’Unione merita ulteriori momenti di approfondimento, anche alla luce delle problematiche che una più ampia utilizzazione della figura del Segretario potrà far emergere. Con riferimento alle convenzioni di segreteria, non si è comunque ritenuto possibile suddividere la spesa pro quota, ai fini del limite della voce complessiva ‘spese di personale’.

In linea generale, si rileva che la magistratura contabile[2] ha richiamato alcuni orientamenti espressi dalle varie Sezioni regionali di controllo, che hanno confermato l’orientamento secondo cui il contenimento dei costi del personale dei comuni deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni[3].

In particolare, si è evidenziato che ‘il dato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può essere solo quello di ciascun Comune o dell’Unione poiché si tratterebbe di un dato incompleto e fuorviante (…) ma quello complessivo degli enti e dell’Unione’.

L’intento del legislatore, infatti, sembra essere quello di non limitarsi ad una considerazione puramente formale delle spese di personale di ciascun ente, ma di valutare, da un punto di vista sostanziale, l’entità delle stesse al fine di evitare incrementi incontrollati.

Nel caso dell’Unione – ha rilevato la Corte dei conti – è ragionevole che l’esame del rispetto della normativa in materia di spese di personale avvenga considerando sia la spesa dei singoli enti che quella dell’Unione in modo che alla costituzione del nuovo soggetto consegua un effettivo risparmio e non un incremento elusivo dei limiti posti ai singoli soggetti costitutori.

Si è inoltre rilevato che la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.

 

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[1] Cfr. n. 17/SEZAUT/2013/QMIG.

[2] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 313/2015/PAR.

[3] Cfr. Sez. Autonomie, deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG.

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