Scorrimento di graduatorie vigenti e mobilità volontaria: quali precedenze?

Approfondimento di G. Canossi

di GIUSEPPE CANOSSI

È acceso in dottrina, tra i tanti, il dibattito sulla relazione che intercorre tra la facoltà di scorrimento di graduatorie valide e il previo (obbligatorio?) esperimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).
La questione appare assai complessa in ragione delle numerose (troppe?) norme che sono intervenute in materia e, soprattutto, di posizioni interpretative volte più a sostenere presunti obblighi procedurali in chiave di risparmio, che a inquadrare la materia nel suo reale (seppur disordinatissimo) sviluppo normativo. Seguiamo pertanto tale sviluppo in termini di diritto.

Come noto, l’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo attuale, stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”. La norma impone di procedere in tale senso, come testualmente rilevabile dalla stessa, solo prima di attivare “procedure concorsuali”, non genericamente “assunzionali”. Tale considerazione è assai rilevante, tenuto conto dell’evoluzione della formulazione legislativa, nel tempo intervenuta. In particolare, il testo vigente sopra riportato scaturisce dalla sua ultima modifica, introdotta dall’art. 1, comma 19, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, mentre altri commi dello stesso articolo hanno subito importantissime modificazioni, la cui lettura deve essere coordinata sistematicamente con la disposizione che qui interessa.

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