Scadenza posizioni organizzative: ulteriori riflessioni

Approfondimento di Marco Rossi e Leonardo Falduto

Il CCNL Funzioni Locali (stipulato in data 21 maggio 2018), come noto, prevede all’art. 13 che gli incarichi già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto.
Come è stato osservato, la ratio di tale termine che le parti hanno autonomamente definito, non può che essere ricondotta all’obiettivo di sollecitare le amministrazioni al rispetto dell’obbligo di adeguamento normativo relativamente alle novità ed ai correttivi introdotti dal nuovo assetto contrattuale.
È stato anche ipotizzato il manifestarsi di possibili profili di responsabilità, conseguenti all’assenza degli adempimenti imposti dalle norme contrattuali, che potrebbero produrre effetti, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello patrimoniale, a seguito della spesa indebitamente sostenuta per l’impossibilità di sopravvivenza di posizioni organizzative il cui incarico sia stato conferito e la cui posizione sia stata configurata in base al superato ordinamento.

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