Sanità pubblica – Legislazione sopravvenuta e coordinamento normativo

Approfondimento di S. Simonetti

Non è difficile affermare che la tecnica legislativa nel nostro Paese ha subito negli ultimi anni un degrado notevole. E’ sotto gli occhi di tutti che le leggi vengono scritte male, con imprecisioni terminologiche e giuridiche e omologazioni non realistiche nella platea dei destinatari. Un particolare aspetto di tale degrado che comporta complicazioni quotidiane agli operatori è il difettoso coordinamento tra legislazione sopravvenuta e quella pregressa con vuoti normativi e incomprensibili passaggi logico-giuridici. I frequenti interventi demolitori della giurisprudenza, il ricorso all’ultima spiaggia dell’interpretazione costituzionalmente orientata, il costante conflitto tra lo Stato e le Regioni sono segnali inequivocabili della necessità di recupero di credibilità cui deve tendere il legislatore a tutti i livelli. E pensare che uno dei punti di delega della legge 124/2015 riguarda proprio il “coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,aggiornare e semplificare il linguaggio normativo” (art. 16, comma 2, lettera b). Lo stesso art. 16 auspica “la risoluzione delle antinomie” e la “elaborazione di un testo unico”. Invece continua la micidiale prassi delle inserzioni normative – gli inguardabili ter, quater, quinquies e via seguendo – quella che il Consiglio di Stato ha stigmatizzato più volte definendola efficacemente “novellazione a pettine”. A completare e complicare il quadro si deve anche segnalare lo scarso coordinamento tra i ministeri deputati alle materie che ci occupano: il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica amministrazione danno talvolta l’impressione di operare a compartimenti stagni, fermo restando, in ogni caso, che l’intervento finale e spesso demolitorio è del Ministero dell’Economia. A volte non aiuta l’interprete nemmeno il ricorso agli strumenti ermeneutici ex art. 12 delle Preleggi perché non risultano praticabili né l’interpretazione letterale né quella sistematica e le stesse intenzioni del legislatore sono sovente misteriose.
Nel vasto, complesso e delicato ambito della sanità pubblica questo scenario assume contorni ancora più marcati se non altro per gli enormi interessi finanziari connessi e il numero dei soggetti che lavorano nel settore. Anche perché il legislatore si ostina a non tenere conto delle specificità del servizio sanitario nazionale. In questa sede vorrei esaminare alcuni casi di evidente vulnus del principio della certezza del diritto partendo da quelli più recenti, tuttora aperti ed irrisolti.

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