Sanatoria ruoli senza interessi

Fonte: Il Sole 24 Ore

La sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi previsti dalla legge di stabilità presenta vari dubbi che richiedono rapidi chiarimenti altrimenti si rischia di rendere ulteriormente non appetibile la definizione. La prima questione attiene l’estensione o meno della sanatoria anche ai debiti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail, ecc). La norma fa riferimento ai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, vi è da chiarire se gli “uffici statali” includano anche enti come l’Inps, l’Inail, ecc Una prima lettura, e soprattutto il buon senso, porterebbero a includere anche i debiti dei contribuenti con i citati enti, tuttavia è verosimile che si giunga a conclusioni differenti. In passato, l’agenzia delle Entrate (per quanto nelle sue competenze) con riferimento alla rottamazione dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 aveva specificato che per uffici statali dovessero intendersi solo i ministeri e non anche gli enti di previdenza, in quanto, anche nel Dlgs 46/99 sulla riforma della riscossione a mezzo ruolo, gli istituti previdenziali e assistenziali erano considerati a sé. Occorre peraltro osservare che, al tempo, si era in presenza di una “rottamazione” che consentiva di abbattere – ed anche di parecchio – il debito iscritto a ruolo con la conseguenza che un’eventuale inclusione dei contributi previdenziali e simili avrebbe di fatto esteso il condono fiscale previsto dalla legge 289/2002 anche alla materia previdenziale e assistenziale. La nuova norma, invece, si limita a eliminare i soli interessi: in buona sostanza a fronte del pagamento in un’unica soluzione, il debitore potrà ottenere l’abbattimento degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di quelli moratori. Un chiarimento ufficiale, sul punto è tuttavia urgente attesa la scadenza del 28 febbraio, salvo non si intenda, anche per questo provvedimento, introdurre la consueta serie di proroghe. Va da sé, peraltro, che l’esclusione dei contributi previdenziali renderebbe ulteriormente priva di appeal una definizione cui, molto probabilmente, aderiranno pochi soggetti. Il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) va eseguito in unica soluzione (entro il 28 febbraio 2014). A fronte di un pagamento così a breve scadenza il risparmio riguarda i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora. Questa scelta normativa pone il serio dubbio che chi l’abbia ispirata abbia voluto escludere a priori i debitori di somme di una certa rilevanza, ovvero, non abbia idea della crisi finanziaria che interessa gli imprenditori. Se si pensa che vari contribuenti non hanno versato l’Iva lo scorso 27 dicembre per attendere la cartella di pagamento tra qualche mese da parte di Equitalia (aggravandosi di sanzioni piene, aggi e interessi), pur di accedere ad una rateazione a 72/120 rate, vi è da chiedersi come sia possibile ipotizzare che decidano di pagare in un’unica soluzione debiti comunque rateizzabili, per risparmiare gli interessi. Altra questione che necessita di chiarimenti attiene gli atti oggetto di impugnazione (compresi gli accertamenti esecutivi non esistenti al tempo della rottamazione dei cui alla legge 289/2002). Se infatti sarà possibile definire anche le somme relative ad atti impugnati nella misura di un terzo (iscrizione provvisoria) ovvero dell’intero importo (in caso di iscrizione straordinaria o di cartella) senza il pagamento degli interessi, si dovrebbe (espressamente) prevedere anche la possibilità di restituzione delle medesime somme in caso di esito favorevole al contribuente della lite.

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