Risorse destinate al trattamento accessorio del personale: eccezioni

Approfondimento di L. Boiero

L’articolo analizza l’utilizzo degli istituti non soggetti al rispetto dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, senza aver rispettato il Patto di Stabilità.

L’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 recita: “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Tale vincolo ha trovato, in sede interpretativa, diverse eccezioni.
A titolo di esempio, con deliberazione n. 2/2013, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha affermato che i limiti previsti dal citato art. 9, comma 2-bis, non sono applicabili, in quota parte, alle economie di spesa derivanti dai piani di razionalizzazione. In particolare, la Sezione delle Autonomie ha affermato il seguente principio di diritto: “In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

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