Risarcimento per licenziamento illegittimo

Con comunicato del 23/05/2016 i Consulenti del Lavoro rendono noto che:

Al lavoratore licenziato illegittimamente e conseguentemente reintegrato nel posto di lavoro e risarcito non va detratto, dalla somma da corrispondere, il reddito percepito per lavoro autonomo.

Il principio giurisprudenziale, poi recepito nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge 300/70, prevede che dall’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato illegittimamente, va detratto quanto lo stesso ha percepito, durante il periodo di intervallo, per effetto di altra attività lavorativa. Tale principio ricomprende solamente le prestazioni lavorative svolte dopo il licenziamento.

La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di risarcimento del danno, dovuto al lavoratore per effetto dell’illegittimità del licenziamento con la sentenza n. 7685 del 18 aprile 2016.

Nel caso specifico, il lavoratore era stato licenziato per giusta causa perché, durante un periodo di malattia, aveva arbitrato una partita di calcio. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo e il lavoratore reintegrato aveva beneficiato di un risarcimento pari alle mensilità di tutto il periodo compreso tra la data del recesso e quella della sentenza di reintegra.  In seguito, la Corte d’appello aveva ridotto l’importo del danno per un importo corrispondente ai compensi percepiti per effetto di una collaborazione che lo stesso aveva già prima del recesso.

La Corte, invece, ha affermato che il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. Ne deriva che in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, come deve ritenersi nel caso di specie, in cui il lavoro medesimo risulti già svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione lavorativa di fatto interrotta.

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