Riorganizzazione Inps, così non va

Fonte: Italia Oggi

Ormai la misura è colma! Come se non bastassero le innumerevoli segnalazioni di disservizi delle sedi Inps per le quali c’è una costante attività del Consiglio Nazionale per cercare di tamponare le difficoltà operative provocate ai nostri studi…

Come se non bastasse la ormai acclarata impossibilità di accesso e dialogo con le sedi dell’Istituto…

Come se tutto questo non bastasse, ora dovremmo anche subire la legittimazione di soggetti non abilitati a svolgere la professione.

L’accordo sottoscritto dall’ Inps con i tributaristi viola la legge 12/79 !

Che l’Inps abbia ignorato le disposizioni in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i collaboratori a progetto, non è tollerabile.

Come l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche l’Istituto è organo vigilato dal Ministero del Lavoro ed è chiamato a far osservare le leggi dello Stato. E in caso di violazione l’unica strada da seguire è quella di porre in essere ogni azione tesa al rispetto della legge professionale e dei cittadini italiani che hanno diritto di essere assistiti da professionisti abilitati dalle norme vigenti a svolgere funzioni così delicate da richiedere l’esistenza di un ordine professionale.

La dignità e il rispetto che i consulenti del lavoro si sono guadagnati con la quotidiana attività devono trovare costante riconoscimento.

I CO.CO.PRO. VANNO NEL LIBRO UNICO

I dati previdenziali e il loro invio rappresentano una chiarissimo sviluppo degli adempimenti collegati alla gestione e tenuta del Libro unico. L’accordo stipulato è viziato da una evidente lesione e violazione del principio di legalità, atteso che la gestione dei rapporti di parasubordinazione appartiene alla competenza esclusiva prevista dall’art. 1, legge 12/79, secondo cui tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro_. (art. 1, comma 1, legge 12/79). Sul punto va sottolineato che l’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito nella legge 133/2008, disciplinando la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, assimila totalmente la figura del lavoratore parasubordinato a quella del subordinato, individuando rispetto a entrambe nel datore di lavoro il soggetto di riferimento. La stessa normativa fiscale opera la menzionata assimilazione. Infatti, con l’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2000) è stato modificato il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’Irpef ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 1, lettera b) dell’articolo citato, infatti, tramite l’inserimento nell’articolo 47 del Tuir della lettera c-bis), che definisce le varie fattispecie di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, qualifica fiscalmente i redditi derivanti da tali rapporti quali «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente». Inoltre, gli artt. 2 e 3 del dm 9 luglio 2008, in attuazione al disposto degli artt. 39 e ss. della legge 133/08, ribadiscono che i soggetti legittimati alla tenuta e gestione del libro unico sono i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. In buona sostanza, soltanto coloro che possono avere delega, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79 su citata, dal datore di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, hanno titolo per inviare e ricevere informazioni e/o documentazione dagli enti previdenziali, i quali sono tenuti a mantenere totale riservatezza su ogni aspetto del rapporto previdenziale. Giova, infatti, ricordare che quest’ultimo si instaura trilateralmente tra il datore di lavoro, il lavoratore e l’ente . Orbene, atteso che gli unici soggetti delegabili nell’ambito dello svolgimento dei rapporto sono quelli di cui all’art. 1 legge 12/1979, si deduce ulteriormente, che l’accordo stipulato dall’Inps con la Lapet risulta del tutto illegittimo per l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge , vizi espressamente individuati come cause d’annullamento dell’atto amministrativo nell’art. 21-octies, primo comma introdotto dalla legge n. 241 del 1990. Ovviamente, ciò riguarda la decisione amministrativa di sottoscrivere il protocollo. La materia in oggetto è sottratta all’autonoma discrezionalità dell’Inps, la quale può stipulare accordi e/o protocolli unicamente con i soggetto preventivamente individuati come legittimati dalla legge. In questo senso, si potrebbero individuare anche profili di responsabilità civilistica rispetto agli effetti causati dall’accordo.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO PROFESSIONALE

Certamente risulta perlomeno di dubbio gusto che all’interno di un protocollo d’intesa che viola palesemente le leggi dello Stato, vi siano riferimenti alla lotta all’abusivismo professionale. Invece, ci sono e la cosa ha del grottesco. «È proprio a queste situazioni che mi riferisco quando invito alla massima attenzione nella fase di approvazione delle attività non regolamentate», commenta la presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone. «Non possiamo infatti avallare iniziative che creino Ordini di serie B, che creino cioè scorciatoie per l’esercizio di attività ricadenti nell’ambito delle competenze di ordinamenti professionali. E questo protocollo è proprio l’esempio di ciò che non deve succedere, se si hanno a cuore gli interessi dei cittadini. Nessuno vuole impedire ai tributaristi di svolgere attività non riservate, ma non si può certo pensare che dove esiste un ordinamento si possa avere una qualificazione di altro genere riconosciuta dallo Stato! Su questo siamo e saremo intransigenti».

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