Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale in convenzione tra più enti locali

Approfondimento di L. Boiero

Per facilità di chi legge, viene preliminarmente richiamato il comma 12, dell’art. 6, del D.L. n.  78/2010, per la parte che qui interessa, recita: <<(… )A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale>>.
In via preliminare,  giova sottolineare che il citato art. 6 si inserisce nel novero delle norme volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la disapplicazione delle disposizioni che prevedono il diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del personale dipendente autorizzato all’ utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione ossia per effettuare trasferimenti per conto dell’amministrazione di appartenenza al di fuori della ordinaria sede di servizio.
In merito al rapporto tra l’ambito applicativo della citata norma di contenimento della spesa pubblica e le disposizioni contrattuali previste dall’ art. 45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreteria convenzionata, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (deliberazione SSRR n. 9/2011), hanno sostenuto che il  richiamato art. 45 non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 del D.L. n.  78/2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, stante la diversità delle fattispecie ivi disciplinate.

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