Riforma Madia: la sorte dei decreti delegati dopo la sentenza costituzionale

Approfondimento di G. Crepaldi

La Corte costituzionale, accogliendo parzialmente un ricorso in via principale sollevato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 124 del 7 agosto 2015 con sentenza del 25 novembre 2016 n. 251 (v. G. Crepaldi, La Corte Costituzionale si pronuncia sulla Legge Madia: vince il principio della leale collaborazione, in questa Rivista).
In ogni caso, non si tratta di un problema legato al merito delle scelte o al contenuto, quanto alla procedura per non aver previsto nella delega che l’adozione dei decreti delegati dovesse essere preceduta da una intesa, che richiede l’unanimità, e non semplicemente previo parere, che invece richiede la maggioranza, della Conferenza Stato-Regioni o Stato-Regioni Autonomie locali a seconda dei casi.
Si tenga da subito in conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, l’intesa consiste nella determinazione concordata, all’unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.
La situazione si presenta allora in termini abbastanza complessi.
Innanzitutto, al fine di “riparare” al vizio di legittimità costituzionale rilevato dalla Corte non si richiedono interventi sulla legge. Infatti, si può ritenere che la Legge Madia non debba essere modificata, posto che l’intervento sostitutivo della Corte costituzionale opera sul testo delle disposizioni legislative senza necessità di un espresso recepimento del legislatore.
In merito ai decreti attuativi occorre distinguere.
Per i decreti ancora da adottare, a prescindere dallo stato di elaborazione della relativa disciplina di competenza, occorrerà acquisire l’intesa in sede Conferenza Stato Regioni.

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