Riduzione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato: giurisdizione

Approfondimento di G. Crepaldi

Commento a margine della sentenza della Corte di Cassazione, 17 novembre 2017, n. 27285

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia con la quale alcuni dirigenti regionali hanno chiesto la reintegrazione dell’entità dei fondi destinati ad alimentare la loro retribuzione di posizione e di risultato e, per conseguenza, la condanna della Regione a pagare loro pro-quota gli importi spettanti a tale titolo. In tal caso, infatti, la contestazione investe il corretto esercizio del potere amministrativo esercitato con atto generale dalla Regione allorquando ha deciso la riduzione dei fondi.

Il caso

Nell’anno 2014 tutti i dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, titolari degli incarichi dirigenziali sin dal 31 ottobre 2013, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli affermando l’illegittimità delle deliberazioni n. 945 del 21 dicembre 2010, n. 837 del 30 dicembre 2011 e n. 797 del 21 dicembre 2012, con le quali la Giunta regionale ha autorizzato gli uffici competenti a ridurre le risorse destinate alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
In conseguenza, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la Regione Campania a reintegrare le risorse per la costituzione del fondo, nonché di condannarla a corrispondere loro i maggiori importi spettanti pro-quota a seguito della reintegrazione del fondo a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.

Giurisdizione

Sulla vicenda è sorta una questione relativa alla giurisdizione.
Come è noto, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, rilevano la titolarità dell’interesse fatto valere e il grado di protezione accordato dall’ordinamento in relazione ai poteri attribuiti al giudice adito.

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