Responsabilità per violazione della mobilità obbligatoria

La Corte dei Conti Campania nella sentenza n. 311/2017 afferma che l’avere indetto una procedura concorsuale senza il rispetto del vincolo di cui all’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, cioè senza la preventiva comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e allo specifico ufficio regionale per l’assegnazione di dipendenti pubblici in disponibilità, determina la maturazione di responsabilità amministrativa per tutti i danni causati all’ente dall’avere portato avanti una procedura che non doveva essere neppure avviata e che è stata oggetto di annullamento in autotutela.

Le norme stabilite dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla mobilità obbligatoria del personale sono vincolanti per tutte le PA che sono ad adempiere ad obblighi di comunicazioni, pena la nullità delle assunzioni che siano effettuate senza rispettarli.

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