Responsabilità per il dirigente che non usa strumenti informatici

Fonte: Italia Oggi

Un nuovo carico di responsabilità per i dirigenti pubblici. Il decreto sviluppo-bis allo scopo di assicurare la completa attuazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione introduce specifiche sanzioni a carico dei dirigenti che non operino in modo da estendere gli strumenti informatici.
Una prima tipologia di responsabilità è connessa alle modalità di trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.
Il decreto prevede ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nei confronti dei dirigenti, nel caso in cui si violi il disposto dell’articolo 47, comma 1, del dlgs 82/2005. Tale norma dispone che «le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza».
Compito specifico della dirigenza, dunque, è organizzare gli uffici in modo che si prestino a gestire le comunicazioni con cittadini ed imprese senza più impedimenti. Lo strumento della posta elettronica certificata, in particolare, deve essere quello privilegiato.
La responsabilità a carico dei dirigenti è, tuttavia, piuttosto delicata e al limite delle caratteristiche della responsabilità oggettiva. È evidente, infatti, che la dirigenza potrà assicurare la piena operatività delle comunicazioni online solo ricorrendo una serie di condizioni. In particolare, occorre ovviamente che gli enti abbiano correttamente predisposto gli strumenti telematici necessari. La responsabilità dirigenziale scatta laddove non si assicuri ai dipendenti la necessaria formazione sull’utilizzo di questi strumenti e non vengano adottate chiare e specifiche direttive operative, per iscritto, finalizzate all’attuazione della norma, come ad esempio la previsione del divieto assoluto di inviare documenti ad altre pubbliche amministrazioni se non mediante gli strumenti telematici.
Simmetriche responsabilità, sempre di tipo «dirigenziale» (dunque connessa alla valutazione e alla retribuzione di risultato) e di carattere disciplinare deriva dalla mancata attivazione del procedimento amministrativo in conseguenza della ricezione di istanze telematiche.
Da tempo la legislazione ha preso la strada di favorire la comunicazione telematica con le pubbliche amministrazione. Non bisogna nascondere che non di rado proprio le strutture amministrative costituiscano un ostacolo alla piena esplicazione delle comunicazioni telematiche, in quanto gli uffici non vengono organizzati in modo corretto.
Per questo, il decreto sviluppo-bis stabilisce che «il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate» con gli strumenti digitali fa scattare le responsabilità evidenziate sopra.
La norma, dunque, introduce l’obbligo di avviare i procedimenti amministrativi laddove i cittadini e le imprese, chiamate, per altro, dal decreto sviluppo a dotarsi della posta elettronica certificata (che addirittura diverrà elemento delle schede della nuova anagrafe) o degli altri mezzi previsti.
Anche in questo caso, la responsabilità dei dirigenti, per non essere configurata come oggettiva, deve essere commisurata alla capacità delle strumentazioni in dotazione agli enti di dialogare mediante strumenti digitali.
Il protocollo informatico capace di registrare le istanze pervenute con strumenti digitali costituisce non tanto un dovere, ma anche solo un presupposto, affinché si attivino una volta e per sempre modalità di gestione dei procedimenti amministrativi di tipo informatico, che quanto meno siano in grado di gestire, se non tutte le fasi dell’iter, almeno quello dell’avvio del procedimento.
I dirigenti sono chiamati anche in questo caso ad aggiornare e formare i dipendenti addetti ai procedimenti amministrativi all’uso corretto degli strumenti e a impartire indicazioni di dettaglio, volte a un chiaro favore verso l’acquisizione senza alcun ostacolo alle comunicazioni mediante strumenti telematici, come presupposto per attivare i procedimenti

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