Quote rosa nell’azienda pubblica

Fonte: Italia Oggi

Spetta al collegio sindacale l’obbligo di vigilanza sulla corretta composizione degli organi di amministrazione e controllo in tema di quote di genere.
Esclusi dalla norma il sindaco unico o l’amministratore unico.
Modifiche statutarie di adeguamento alla legge, di competenza consiliare.
Sono alcuni dei chiarimenti della Circolare Assonime n.
23 del 18 luglio 2013 recante: Le quote di genere nelle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.Quali società devono osservare le «quote rosa».
Si tratta delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi del dpr 30/11/2012, n. 251, secondo il quale come ente controllante si prendono a riferimento tutte le amministrazioni dello stato.
In merito alla nozione di controllo, poi, sono soggette al regime delle quote di genere le società, costituite in Italia, legate alle p.a. da un rapporto di controllo ex art. 2359, co.
1 e 2, c.c.La presenza delle quote negli organi sociali.
Il decreto 251/12 stabilisce che le società controllate da pubbliche amministrazioni devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata in modo da garantire la presenza di almeno un terzo dei componenti del genere meno rappresentato.
L’applicazione delle quote deve ricorrere per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo al 12/2/13, data di entrata in vigore del decreto.
La rappresentanza di genere richiesta deve essere pari ad «almeno un terzo» dei componenti di ciascun organo e, in sede di primo mandato, pari ad «almeno un quinto».
Da ciò deriva, precisa Assonime, che le società con organi di amministrazione o di controllo monocratici non sono tenute al rispetto della disciplina, restando a formazione libera per esempio gli organi di controllo di società costituite in forma di s.r.l. che abbiano adottato il modello del sindaco unico di cui al nuovo art. 2477 c.c.
La circolare in commento, inoltre, puntualizza che il regime sulle quote di genere si applica a tutti gli organi di amministrazione e controllo prescindendo dal modello di governance adottato.Modifiche statutarie e vigilanza.
Nel ricordare che la citata disciplina richiede apposite modifiche statutarie, idonee a garantire: l’elezione del genere meno rappresentato e modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato per mantenere inalterato il rapporto tra generi per tutta la durata dello stesso, la circolare precisa che la definizione di tali modifiche statutarie possa essere assolta direttamente in sede consiliare, ove previsto dallo statuto in quanto si tratta di adeguamenti a disposizioni legislative sopravvenute.
Assonime ritiene che gravi, in ogni caso, sul collegio sindacale un dovere di vigilanza sulla corretta composizione degli organi, in ragione del più generale dovere di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, ex art. 2403 c.c.

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