Pubblico e privato sono più lontani

Fonte: Italia Oggi

Si allarga la distanza tra regolamentazione del lavoro pubblico e quello privato. Il decreto 101/2013 assesta un ulteriore colpo alla cosiddetta «privatizzazione del lavoro pubblico», che all’inizio degli anni 2000 si pensava potesse essere lo strumento per il rilancio dell’efficienza della pubblica amministrazione.Tra il 1998 e il 2001 si verificò un processo di avvicinamento tra lavoro pubblico e privato, col via alla fase della contrattualizzazione del lavoro pubblico: si trattò del principio secondo il quale fonte principale della regolazione del lavoro pubblico, considerato assimilabile all’organizzazione di impresa, dovessero essere i contratti collettivi ed aziendali.Oltre dieci anni dopo, tra blocchi delle assunzioni, assestamenti giurisprudenziali sulla portata della contrattualizzazione e la permanenza della specialità di molte norme del dlgs 165/2001, fortemente derogatorie rispetto alla normativa del lavoro nell’impresa (si pensi al reclutamento solo per concorso o al divieto di consolidamento delle mansioni superiori), ma soprattutto l’eccessiva rapidità dell’aumento del costo del lavoro pubblico, cresciuto di 40 miliardi tra il 2001 e il 2010, hanno portato nella direzione opposta. Il dlgs 150/2009 ha comportato una ri-pubblicizzazione del rapporto, relegando la contrattazione collettiva alla sola fattispecie economica. Il decreto recentemente approvato dal governo allontana il lavoro pubblico da quello privato con particolare riferimento agli strumenti di lavoro flessibile.Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 36 del dlgs 165/2001 da un lato conferma l’applicazione al lavoro pubblico del dlgs 368/2001, testo unico sul lavoro a tempo determinato, ma precisa le deroghe proprie del sistema pubblicistico. In particolare, l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di considerare il lavoro a tempo indeterminato come il contratto tipico e unico per l’accesso all’impiego pubblico. Di conseguenza, il tempo determinato e gli altri lavori flessibili, che nel settore privato ormai rappresentano quasi la regola, sono determinati a esigenze solo temporanee o eccezionali. E si conferma e rende maggiormente intenso il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con la previsione della nullità dei contratti flessibili, stipulati per fare fronte ad esigenze, invece, stabili.La nullità di tali contratti impedirà in futuro ad ogni giudice del lavoro di realizzare quei voli pindarici che negli anni recenti li hanno portati ad applicare anche nel lavoro pubblico la tutela «reale» che, a ben vedere, già il precedente testo dell’articolo 36 del dlgs 165/2001, non permetteva. Se, infatti, i contratti flessibili stipulati in luogo di quelli a tempo indeterminato sono nulli, non è possibile considerarli sin dall’origine come contratti a tempo indeterminato, per la semplice ragione che non esiste un’origine: la nullità del rapporto lo rende di fatto come inesistente, mai lecitamente sorto sul piano giuridico.Si tratta di un distanziamento molto forte dal lavoro privato che, accanto al blocco della contrattazione di parte economica sino al 31/12/2014 rende nuovamente la disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche un mondo speciale e particolare, fortemente derogatorio rispetto alle regole generali del lavoro nell’impresa. Anche a causa delle forti influenze che il costo complessivo del lavoro ha sulla spesa pubblica, le quali richiedono misure di controllo e contenimento piuttosto drastiche.

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