Procedura concorsuale: comportamento della PA contrario a buona fede

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Nel contesto di qualunque procedimento concorsuale, l’amministrazione è tenuta ad osservare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. Ordinanza della Cassazione, Sezioni unite civili, 13 maggio 2019, n. 12640.

Massima

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia con la quale il privato, sulla base di un affidamento legittimo – e “qualificato” dall’avvenuto superamento positivo di un pubblico concorso – fa valere il proprio diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento materiale del Comune convenuto non riconducibile all’esercizio del pubblico potere dell’Amministrazione e causativo di danno ingiusto.

Fatto

La Regione Emilia Romagna, in applicazione dell’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il 23 gennaio 2013 ha bandito un concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di numero 178 nuove farmacie per il privato esercizio nella Regione stessa.
Fra le sedi da assegnare, era stata compresa anche quella della Frazione Fontana del Comune di Sasso Marconi istituita ex novo dal Comune stesso con deliberazione 18 aprile 2012, n. 40, previo parere favorevole sia della AUSL di Bologna sia dell’Ordine dei Farmacisti del Comune di Bologna.

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