Procedimento disciplinare: perentorietà del termine per la contestazione di addebito

Approfondimento di R. Squeglia

La sentenza di merito (Tribunale di Trapani, sez. lavoro, del 12 maggio 2017) che oggi si segnala all’attenzione dei lettori, oltre all’indubbia valenza di verificare lo stato dell’interpretazione pretoria della complessa problematica dei termini che presidiano il procedimento disciplinare come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, merita l’evidenza anche perché rischia di essere una delle ultime applicazioni dell’art. 55 bis, nella versione ancora oggi vigente.
È infatti noto, agli avvertiti lettori, che il decreto legislativo di esercizio della delega conferita con la legge n. 124/2015, ha ampiamente riformulato l’impianto procedimentale, con un sostanziale ritorno al passato riattribuendo la maggior parte delle competenze all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che tratterà integralmente (quindi dalla contestazione all’attribuzione della sanzione) i procedimenti disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale.
Rinviando, per un opportuno approfondimento, ai diversi interventi che la Rivista che ci ospita ha dedicato alla novella legislativa (di cui all’attualità non si conoscono ancora i tempi di entrata in vigore), merita sottolineare il dato, già messo in evidenza, per cui la significativa operazione di dequotazione dei vizi formali del procedimento non ha però riguardato (almeno così pare, da un primo esame del testo licenziato il 19 maggio u.s. dal Consiglio dei Ministri), i termini iniziali e finali dello stesso.
Ciò in ossequio al parere del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, che aveva osservato, alla luce di (peraltro estremamente condivisibili) considerazioni, come la “…previsione del nuovo comma 9-ter andrebbe ampiamente riconsiderata, suggerendo al Governo la conservazione della natura perentoria almeno dei due termini di inizio e di fine del procedimento, secondo un meccanismo analogo a quello dell’attuale art. 55-quater, comma 3-ter, del d. lgs. n. 165 del 2001, siccome rimodulato dal d. lgs. n. 116 del 2006”.

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One thought on “Procedimento disciplinare: perentorietà del termine per la contestazione di addebito

  1. GRADIVO SAPERE SE sono alla data odierna , con le date dei fatti che ALLEGO di seguito punibile per una contestazione di addebito disciplinare mossa nei miei confronti.
    7 SETTEMBRE 2017 ACCADE L’OGGETTO DELLA SANZIONE E IL MIO CAPO E’ GIA’ AL CORRENTE DEI FATTI.

    11 SETTEMBRE 2017 IL MIO CAPO COMUNICA ALL’IPOD L’INFRAZIONE DA ME COMMESSA.

    10 OTTOBRE 2017 ARRIVA NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE.

    14 NOVEMBRE 2017 VENGO SENTITO DALL’UPD COME DA CONTRATTO E PRESENTÒ MEMORIE DIFENSIVE.

    OGGI 03 FEBBRAIO NON HO RICEVUTO ANCORA NIENTE DALL’UPD.

    RITENUTO MANCANTE A MIO AVVISO LA CARATTERISTICA PECULIARE DELL’IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE.
    RITENGO A MIO AVVISO ESSENDO TRASCORSI OLTRE 120 GIORNI NDAL GIORNO DEL FATTO.
    RITENGO SIANO SCADUTI I TERMINI PER IRROGARE UNA PROBABILE SANZIONE. VOI COSA MI POTETE DIRE??????? GRAZIE PER LA RISPOSTA.

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