Procedimento disciplinare: modifica dei fatti contestati e tutela del diritto di difesa del dipendente

Approfondimento di R. Squeglia

La contestazione di addebito, atto iniziale del procedimento disciplinare, ha una doppia natura, a seconda della prospettiva dalla quale la si riguardi. Per un verso, ha sicuramente valenza – mediatamente se non immediatamente – limitativa e compressiva della sfera giuridica del lavoratore destinatario dell’esercizio del potere disciplinare, atteso che si pone come primo ed indefettibile step della sequenza procedimentale teleologicamente finalizzata all’irrogazione di una sanzione disciplinare nei di lui confronti.
Per altro verso, svolge una fondamentale funzione di garanzia della posizione giuridica del lavoratore, poiché limita l’esercizio del potere disciplinare, circoscrivendo i fatti in ordine ai quali il datore di lavoro potrà esercitare la leva punitiva interna; si tratta di un atto quindi nodale, che deve, da ambo le parti del rapporto, essere considerato con la massima cura.
Il datore di lavoro dovrà quindi indicarvi i fatti e le circostanze su cui ritiene di dover valutare la sussistenza della responsabilità disciplinare del lavoratore incolpato, con i dovuti riferimenti spazio temporali. Il lavoratore, dovrà con altrettanta (se non maggiore) cura predisporre, nell’ambito dei confini segnati dalla contestazione, le proprie argomentazioni a discolpa, con la consapevolezza che tutto ciò che, all’esito dell’esercizio delle proprie prerogative difensive, dovesse non essere contestato o comunque revocato in dubbio sulla scorta degli elementi addotti in fase difensiva, potrebbe costituire oggetto di valutazione, da parte datoriale, ai fini sanzionatori.
Emerge da questa schematica rappresentazione del rapporto che si viene ad instaurare tra le parti del procedimento disciplinare, che uno dei caratteri fondamentali della contestazione di addebito è quello della sua immutabilità, ovvero della impossibilità da parte del datore di lavoro di alterare – ovviamente aggiungendovene degli altri – i fatti e le circostanze sulle quali ha incardinato l’esercizio del proprio potere disciplinare.

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