Procedimenti e lavoro pubblico tornano allo Stato

Fonte: Italia Oggi

Lo Stato si riappropria della potestà legislativa esclusiva nelle materie del procedimento amministrativo e del lavoro pubblico. La decisa virata indietro rispetto ai contenuti della riforma del titolo V della Costituzione avviata 12 anni, prevista dal disegno di legge di riforma costituzionale varato ieri notte dal governo, coinvolge profondamente due aspetti fondamentali dell’ordinamento, che hanno determinato in questi anni forti scompensi, conflitti di legittimità costituzionale e non indifferenti incrementi della spesa.Procedimento amministrativo. All’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione il ddl aggiunge alla potestà legislativa esclusiva statale quella in tema di «norme generali sul procedimento amministrativo, livelli minimi generali di semplificazione amministrativa, disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Uno dei punti di maggiore criticità del «federalismo all’italiana» è consistito nel pericolo di derive operative e procedimentali, tali da creare veri e propri cortocircuiti ordinamentali. La legge 241/1990, norma generale sul procedimento amministrativo, è stata di fatto considerata come disposizione di mero principio, liberamente adattabile, quando non derogabile, dalla legislazione regionale. Le conseguenze sono state parecchie. Ad esempio, molte regioni facendo leva anche sulla potestà normativa di regolamentare i procedimenti hanno tentato di interpolare il codice dei contratti pubblici, il dlgs 163/2006, innestando norme procedimentali a vario titolo difformi dal disegno unitario dettato non solo dalla legge statale, ma anche dalle direttive europee. Ne è derivato un contenzioso avanti alla Consulta estesissimo, dal quale la normativa regionale è uscita regolarmente valutata come incostituzionale. Ma i costi, i problemi operativi derivanti da una malintesa autonomia regionale sono stati immensi. Soprattutto se si pensa alla normativa sulle attività produttive. Le norme statali hanno cercato in vario modo di innestare nell’ordinamento e nelle procedure la semplificazione, il lancio definitivo dei procedimenti gestiti mediante gli sportelli unici, le procedure telematiche, la segnalazione certificata di inizio attività. Non poche volte, le regioni, titolari di rilevanti competenze normative nell’ambito delle attività produttive, hanno tardato a modificare le proprie leggi, creando contrasti procedurali e scatenando anche forti differenze tra un territorio e l’altro. Con vantaggi piuttosto discutibili e trascurabili sul piano dell’esercizio dell’autonomia e rilevanti violazioni del principio di parità di trattamento dei cittadini, almeno per i servizi essenziali da garantire allo stesso livello nel territorio nazionale. Con la modifica all’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione lo Stato avoca a sé qualsiasi potestà di regolamentazione della materia, indicando espressamente anche la sua competenza esclusiva nella determinazione delle misure di semplificazione.Lavoro pubblico. L’attuale stesura dell’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione ha permesso alle regioni di ritenere di avere una potestà normativa piuttosto rilevante anche per la regolazione delle regole del lavoro dei propri dipendenti. In effetti, ancora nella prima metà degli anni 2000 anche gli enti locali erano convinti di poter, tramite i propri regolamenti, disciplinare in modo quasi totalmente autonomo l’ordinamento del personale, considerando sussistente la potestà normativa statale esclusiva esclusivamente rivolta ai dipendenti dello Stato. Leggi regionali, statuti e regolamenti fortemente derogatori alle regole generali sul lavoro pubblico non si sono contati e ancora imperversano. Sono stati col tempo teorizzati poteri normativi delle regioni e degli enti locali tali da prevedere, ad esempio, accessi al lavoro senza concorsi, promozioni senza selezioni pubbliche, assunzioni in pianta stabile di persone portate come staff dai politici. La Consulta è intervenuta su questi temi ripetutamente, a rilevare l’illegittimità costituzionale di varie norme, come in particolare estensioni alla possibilità di assumere dirigenti extra dotazione organica o effettuare stabilizzazioni di personale precario oltre ogni misura prevista dalle leggi nazionali. Non mancano previsioni normative e regolamentari dissonanti con la riforma Brunetta. Il ddl costituzionale imbriglia, nella nuova formulazione, la potestà normativa delle regioni, e anche degli enti locali, assicurando definitivamente allo Stato la competenza del lavoro pubblico non solo statale, bensì di tutti i dipendenti pubblici, quale che sia l’ente presso il quale conducono il rapporto di lavoro. In questo modo lo Stato si assicura la possibilità di interventi unitari su un ambito, quello della spesa del personale, delicatissimo.

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