Previdenza complementare nella spesa da ridurre

Fonte: Italia Oggi

Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale devono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento, così come prevede la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ex articolo 9, commi 1 e 2-bis del dl n.78/2010, in quanto non vengono erogate nella retribuzione. È quanto ha precisato la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 22/2015, con cui ha fatto chiarezza sulla corretta qualificazione delle somme destinate a previdenza integrativa per il personale della polizia municipale. In particolare, se le somme in esame siano da considerare nelle spese assoggettate al limite previsto dall’articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2007, nonché nei vincoli posti alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, come richiesto dall’articolo 9 del dl n.78/2010.

Sul primo punto, la sezione non nutra alcun dubbio, posto che nell’aggregato «spese di personale» sono da ricomprendere tutte le spese relative. In questo caso, anche gli oneri previdenziali devono essere inseriti nel calcolo e, di riflesso, anche quelli derivanti dalla previdenza complementare. Sul secondo quesito, la Corte ritiene dirimente la specifica della natura delle stesse, ovvero se tali somme siano da inquadrare come emolumento o meno. In particolare, se in passato la previdenza poteva assolvere a una funzione sostanzialmente retributiva, oggi si rileva un «collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare». Questo induce la sezione a supportare la natura non retributiva delle somme destinate alla previdenza complementare. Infatti, tali risorse sono accantonate per poi formare un montante che verrà successivamente convertito in una forma assicurativa ai fini dell’erogazione di una rendita di carattere pensionistico.

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