Possibili risposte ai dubbi sulla costituzione dei fondi integrativi dell’anno 2017

Approfondimento di V. Giannotti

Nella costituzione dei fondi per l’anno 2016, gli enti locali avevano seguito nella maggior parte dei casi le indicazioni provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle varie circolari del conto annuale. La stessa ARAN aveva proceduto, in accordo con il MEF, ad indicare un file excel nel quale venivano indicate le componenti incluse nel fondo e le componenti escluse. Tranne per l’anno 2015, dove il legislatore aveva nuovamente lasciato gli enti locali liberi nella determinazione dei fondi, con la sola accortezza della riduzione in via permanente del fondo in funzione del personale presente nel periodo del 2010 e quello dell’anno 2014, avendo cura di non superare pur sempre i limiti del salario accessorio certificati nell’anno 2010 (prima del d.l.78/2010), nell’anno 2016 veniva nuovamente disposto un blocco della dinamica della crescita del salario accessorio, precisando all’art.1, comma 236, della legge n.208/2015, come il salario accessorio, anche di livello dirigenziale, non dovesse essere superiore a quello dell’anno 2015 ridotto in proporzione del personale presente e di quello assumibile.

Le nuove disposizioni per l’anno 2017

Dopo numerosi pareri dei giudici contabili, e da ultimo il MEF (vedi “Cambio di orientamento della RGS nel calcolo del personale assumibile” del 12/09/2017), si è finalmente compreso il calcolo che l’ente avrebbe dovuto effettuare nel 2016 per restare nei limiti previsti dalla nuova normativa. Sempre, sul calcolo del salario accessorio, è intervenuto il recente decreto legislativo 75/2017 che all’art.23, rubricato “Salario accessorio e sperimentazione” …

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Il decreto presenta molte differenze rispetto allo schema che il Governo aveva approvato nella riunione del CDM del 23 febbraio 2017.

In particolare, oltre alle modifiche del nuovo testo del D.lgs. n. 165/2001, con il citato decreto sono state inserite altre disposizioni tra le quali meritano menzione:
a) la gestione della fase transitoria;
b) l’abrogazione di alcuni vincoli previsti in precedenza (es. indisponibilità dei posti dirigenziali);
c) la reintroduzione delle progressioni delle carriere riservate al solo personale interno;
d) la gestione operativa del passaggio all’INPS delle visite fiscali;
e) il recupero del salario accessorio in caso di eccedenza rilevata;
f) l’operatività dei nuovi principi sul procedimento disciplinare;
g) i nuovi limiti al salario accessorio;
h) le nuove condizioni per la stabilizzazione del personale precario.

 

Vincenzo Giannotti Direttore del Servizio internet Bilancio e Contabilità.

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