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Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011

Rassegna Stampa

Questo articolo è stato letto 199 volte , con i tag: riforma del lavoro

17/02/2012
L'art. 18? Nella p.a. è di fatto superato

Mentre si continua a discutere delle sorti dell'articolo 18, per il lavoro pubblico sostanzialmente il licenziamento anche individuale per ragioni economiche è già operante e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori di fatto superato.Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del dlgs 165/2001 «la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti». Formalmente anche per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato si applica la reintegrazione nel posto di lavoro ed il ripristino senza soluzione di continuità del rapporto obbligatorio illecitamente risolto dal datore. L'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori rende nei fatti l'eventuale intenzione del datore pubblico di licenziare il dipendente difficile da realizzare. Forse, anche per questo le norme miranti al contenimento della spesa per il personale hanno puntato, sin qui, non tanto sulla riduzione del numero dei dipendenti pubblici, ma con blocchi alle assunzioni, oppure col congelamento della contrattazione collettiva, sia nazionale, sia decentrata, o, ancora, con tetti alla spesa di personale. La novellazione dell'articolo 33 del dlgs 165/2001, recentemente disposta dall'articolo 16 della legge 183/2011 (la legge di stabilità per il 2012), tuttavia, ha già introdotto nella tipologia di lavoro che si ritiene simbolo per antonomasia del «posto fisso» un sostanziale depotenziamento dell'articolo 18.Il dibattito sulla riforma della disposizione di tutela prevista dalla legge 300/2011 si incentra prevalentemente sulla disapplicazione dell'articolo 18 relativamente ai licenziamenti dovuti a «ragioni economiche»; il che sottintende la volontà di sottrarre al giudice del lavoro la possibilità di verificare l'effettiva ricorrenza del presupposto (la ragione economica) del licenziamento. Per la pubblica amministrazione, l'obiettivo di consentire licenziamenti individuali per ragioni economiche si può considerare già conseguito. L'articolo 33, comma 1, novellato del dlgs 165/2001, infatti dispone: «Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica».Dunque, la legge mette in relazione diretta e chiarissima l'eccedenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione con la rilevazione di una «situazione finanziaria» evidentemente negativa, tanto da indurre a rimediarvi la riduzione della forza lavoro e, dunque, col possibile licenziamento. L'articolo 33, è vero, disegna un percorso complesso, da concludere comunque entro 90 giorni, finalizzato a scongiurare la risoluzione del rapporto di lavoro, principalmente mediante la mobilità, cioè il trasferimento del dipendente o presso altre strutture organizzative interne all'ente di appartenenza, oppure mediante il trasferimento ad altre amministrazioni.In ogni caso, il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 ha fatto passare la possibilità di attivare un percorso finalizzato al licenziamento del dipendente pubblico, essenzialmente per «ragioni economiche». Da questo punto di vista, allora, per quanto riguarda il lavoro pubblico l'eventuale cancellazione dell'articolo 18 non farebbe altro che acclarare ed evidenziare l'esito di una riforma già avvenuta. Infatti, il giudice del lavoro, laddove l'ente pubblico possa dimostrare che sussistano realmente situazioni finanziarie causative della risoluzione del rapporto (per un ente locale basterebbe dimostrare, ad esempio, il mancato rispetto del patto di stabilità), non potrebbe più accertare l'assenza della giusta causa e disporre la reintegrazione del dipendente dichiarato in soprannumero o già licenziato (messo in disponibilità).Certo, se l'articolo 18 dovesse essere radicalmente modificato o cancellato, la rilevante riduzione della tutela reale per i lavoratori pubblici affiorerebbe in modo più chiaro.

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