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DIREZIONE
Mauro Nebiolo Vietti

COMITATO DI REDAZIONE
Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Alessio Sfienti

Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011

Archivio Quesiti - Direttori e Segretari Comunali

26 marzo 2012

Vanno liquidate le spese di viaggio e le spese per pedaggi autostradali al segretario comunale a scavalco che sostituisce il titolare assente per maternità? Grazie

9 febbraio 2012

Si chiede di conoscere se gli oneri contributivi conto ente (ex-cpdel, inail, irap) siano da scorporare dai diritti di rogito spettanti al segretario genreale , ai sensi dell'art. 41,c.4 della L.312/80, ovvero se debbano essere previste ulteriori risorse da Bilancio. Si chiede se l'art. 1, c. 192 della L. 266/2005 (finanziaria 2006) possa riguardare anche i compensi in oggetto. Il direttore dell'Area 4 -Amministrazione e Gestione Risorse Umane - (Dott.ssa A.Cuccuru) Comune di Selargius

7 febbraio 2012

Questo Ente, nel determinare il monte salari ai fini del calcolo della retribuzione di risultato da corrispondere al Segretario Generale per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del CCNL 16.5.2001, ha inteso considerare le retribuzioni corrisposte nell’anno di riferimento diminuite delle somme relative alle seguenti trattenute operate: 1) riduzione dei compensi accessori nei primi dieci giorni di malattia, ai sensi dell’art. 71 del D.L. n. 112/2008; 2) riduzione del 5% della retribuzione complessiva annua eccedente la soglia di € 90.000,00, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Sul valore del monte salari così ottenuto è stata applicata la percentuale al fine di determinare il valore della retribuzione di risultato. Si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in ordine alla corretta determinazione del monte salari e in particolare se il valore da considerare ai fini del calcolo della retribuzione di risultato debba essere diminuito o meno dalle trattenute sopra indicate. Il Funzionario Dott. Angelo Ruggi

13 dicembre 2011

Con un decreto del Sindaco, privo dell’attestazione di copertura finanziaria, sono stati affidati al segretario comunale i seguenti incarichi: 1) Responsabilità della sicurezza nel luoghi di lavoro 2) La presidenza del nucleo di valutazione (prevista dal regolamento di organizzazione e dei servizi) 3) La presidenza della delegazione trattante 4) La responsabilità della gestione giuridica del personale 5) La responsabilità dell’unità di progetto (area comprendente la gestione del personale tolta ad un dipendente di categoria D) Con tali incarichi è stata stabilita una maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 20%. Lo Statuto dell’Ente prevede che “il Segretario dell’Ente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei servizi (capi area), ne coordina l’attività ed espleta le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso per le figure apicali”. Il regolamento di organizzazione prevede che: - “in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, questi viene sostituito da altro dipendente, specificatamente incaricato dal Sindaco ovvero dal Segretario Comunale” - Il Segretario ha poteri di avocazione nei confronti dei responsabili delle aree e dei servizi, per motivi di particolare necessità e urgenza da menzionare sull’atto”; - Il Segretario coordina l’attività dei Responsabili con poteri di sostituzione e avocazione nei solo casi previsti - “Il Segretario può essere nominato Responsabile di area, qualora sussistano le condizioni fissate dal presente regolamento e non sia presente personale dotato della necessaria professionalità” In base al contenuto dell’art. 97 del D. Lgs 267/2000 ( e dalle seguenti sentenze o pareri: parere del Ministero dell’Interno del 17/12/2008; sentenza della cassazione civ. sez. lavoro 10/10/2005 n. 19677; sentenza del Tar Lombardia Milano sez. III n. 112 del 18/01/2002; sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro – sentenza n. 358 del 2005; delibera della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale n. 4 del 22/01/2010); a prescindere dagli Statuti o regolamenti interni, può essere affidata al Segretario Comunale la responsabilità di un’area; Può il Sindaco, nel caso specifico, affidare gli incarichi sopra menzionati (n. 1,2,3,4,5) al Segretario Comunale? L’atto di nomina, privo dell’attestazione di copertura finanziaria e di fatto in contrasto sia con lo Statuto che con il regolamento di organizzazione dell’Ente è efficace? Gli atti prodotti dal Segretario Comunale, anche se non impugnati, possono produrre effetti? Il Comune avendo stabilito una maggiorazione della retribuzione di posizione per servizi che forse non potevano essere attribuiti, deve erogare tale compenso? Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria e il Revisore dei Conti sono obbligati a segnalare il fatto alla Corte dei Conti?

12 dicembre 2011

Due comuni hanno stipulato convenzione per la gestione associata del segretario/direttore generale. L'ente capofila, soggetto al patto di stabilità, ha come obbligo la riduzione della spesa del personale anno su anno; mentre l'altro, non soggetto a tale vincolo, ha come riferimento la spesa del personale riferita all'anno 2004. Poiché la convenzione in questione può essere sciolta da uno dei due enti di propria iniziativa, con un preavviso di 60 giorni, si chiede, nel caso in cui fosse l'ente minore ad esercitare tale opzione, come dovrebbe considerare l'ente capofila il maggior costo del personale derivante dallo scioglimento della gestione associata, non essendo in grado di rispettare le disposizioni che prevedono la diminuzione della spesa riferita all'anno precedente, dovendo farsi carico per intero dell'onere per la spesa del segretario/direttore generale. Non si tratta di aumento strutturale della spesa, la quale dovrebbe riequilibrarsi non appena stipulata nuova convenzione con altro ente. In ogni caso, l'Ente in questione è costretto a prendere provvedimenti necessari per rientrare, per quanto possibile, nei parametri previsti? In tale eventualità, quali sono gli accorgimenti da porre in essere?

28 novembre 2011

A SEGUITO DI CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON ALTRI TRE COMUNI AL SEGRETARIO COMUNALE VENNE ATTRIBUITA LA RETRIBIZIONE DI POSIZIONE DI €. 15.584,45 (INCARICHI ENTI SUPERIORI A 10.000 ABITANTI). RECENTEMENTE LA CONVENZIONE SI E' SCIOLTA. SI CHIEDE SE AL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' ESSERE RIDOTTA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A €. 7.837,59 (come prima per incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) O SE DOVRA' CONTINUARE A PERCEPIRE €. 15.584,45. si ringrazia e si porgono distinti saluti.

7 novembre 2011

Questo comune deve procedere alla ripartizione ed alla liquidazione dei diritti di segreteria al segretario comunale per diritti di rogito.Avuto riguardo al parere espresso dalla sezione autonomie della corte dei conti-delib.n15/2008 la quale ha stabilito che la quota spettanteai segretari comunali quali ufficiali roganti deve essere parametrata al periododi effettivo servizio svolto alle dipendenze dell'Ente , considerato che il segretario comunale non certifica la sua presenza in servizio a mezzo orologio marcatempo,si chide di conoscere il corretto iter per la liquidazione dei diritti di rogito al segretario comunale.

29 ottobre 2011

questo comune deve procedere alla ripartizione ed alla liquidazione dei diritti di rogito a favore del vice segretario comunale.Si chiede di conoscere la corretta applicazione della normativa contrattuale(art 11 ccnl 9 maggio 2009)per gli adempimenti posti in essere dal vice segretario nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale

16 luglio 2011

Al segretario generale che gode del c.d. galleggiamento( art.41 comma 5 del ccnl del 16/05/2001) e della maggiorarazione della retribuzione di posizione( art. 41 comma 4 del ccnl 16/05/2001 art. 1 accordo integrativo nazionale del 22/12/2003), quali voci stipendiali bisogna trattenere per i primi 10gg, in caso di assenza per malattia?

20 maggio 2011

CAPO II DEL DECR. 150 / 2009 E PRECEDENTI INCENTIVI CONTRATTUALI L’art. 31 commi 3 e 4 del decreto 150 “Brunetta” dispone quanto segue: 3. Per premiare il merito e la professionalità, (...) gli enti locali, oltre (alla) contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). (...) 4. ...decorso il termine fissato per l'adeguamento (ai principi della legge stessa) si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. Si chiede pertanto di sapere quale sia, per il corrente anno, il rapporto tra i nuovi istituti di remunerazione della performance previsti dagli artt. 20 e segg. del decreto 150 (“bonus annuale”, “incarichi e responsabilità” ecc.) e i vecchi istituti premiali in senso lato previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o integrativa (premio di produttività, ) e precisamente: 1) se l’adeguamento, in quanto criteri di distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio, sia ancora materia di contrattazione decentrata o se sia divenuta materia di regolamentazione unilaterale, avendo finalità organizzativa; 2) se, nella prima ipotesi, l’adeguamento da parte del contratto collettivo decentrato possa (o addirittura debba) attendere il previo adeguamento da parte del nuovo C.C.N.L. o debba comunque avvenire anche senza di esso, anticipandone arbitrariamente i contenuti; 3) se gli “strumenti per premiare il merito e le professionalità”, introdotti dall’art. 20 del decreto in oggetto sostituiscano i soli “compensi diretti ad incentivare la produttività” previsti dall’art. 17 comma 2 lett. A del C.C.N.L. 1.4.1999 o contemplino in maniera esaustiva l’intera gamma delle nuove forme di trattamento accessorio utilizzabile; 4) se dunque le vecchie indennità a carattere non strettamente premiale (turno, rischio, reperibilità, disagio, maneggio valori, vigilanza, pubblica sicurezza, tempo potenziato, archivisti informatici, ufficiali demografici, ecc.), come disciplinate nelle norme pre-vigenti al decr. Brunetta, sia di natura negoziale, sia legislativa, possano essere integralmente conservate nel nuovo regime, se conformi ai principi elencati nell’art. 31 comma 1; 5) se i nuovi istituti di remunerazione della performance, decorso il termine di adeguamento, siano obbligatori ed automatici per il singolo ente o se, nelle more della nuova regolamentazione locale (negoziata o unilaterale), possano permanere automaticamente i vecchi istituti (compensi di produttività, particolari responsabilità ex art. 7 CCNL 2006, incentivi alla progettazione, al recupero dell’evasione ICI, ai contratti di sponsorizzazione, ecc.) senza introdurre i nuovi, se conformi ai principi elencati nell’art. 31 comma 1; 6) se, in definitiva, tali nuovi istituti elencati nell’art. 20 e quello introdotto nell’art. 27 siano tassativi e ogni trattamento premiale vada ricondotto ad essi o se, viceversa, tutti i vecchi istituti incentivanti esemplificati nel punto precedente (produttività, ecc.) possano mantenere il loro impianto, se strettamente conforme ai principi dell’art. 31. Si ringrazia anticipatamente codesto utilissimo Servizio per il cortese e fondamentale chiarimento sul quadro normativo e sulle modalità di raccordo delle varie fasi evolutive.

27 aprile 2011

Il CCNL dei segretari biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 01/03/2011 all'art. 3 comma 5 prevede con decorrenza 31/12/2009 il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione nella retribuzione tabellare. Il nuovo valore della retribuzione di posizione viene rideterminato al comma 6. Si chiede se a seguito di detta disposizione debba procedersi al ricalcolo con conguaglio della trattenuta per malattia di cui all'art. 71 del D.L.112/2008 effettuata nel periodo 31/12/2009 alla data di applicazione del CCNL in oggetto. Nel caso di specie per le assenze dei segretari per malattie sino a 10 gg si è effettuato la trattenuta calcolata sulla retribuzione di posizione e sulla retribuzione di segreteria convenzionata per la quota calcolata sulla retribuzione di posizione. Poichè il conglobamento è stato effettuato per addivenire alla parificazione delle retribuzioni dei segretari con quelle dei dirigenti degli enti locali, secondo la scrivente l'interpretazione da darsi è quella che il conglobamento di parte della retribuzione di posizione nel tabellare fa si che detta quota venga esclusa dalla trattenuta di cui all'art. 71 del D.L. 112/2008 ( in breve trattenuta brunetta) in quanto considerato trattamento fondamentale. Ci si chiede, però se la norma può avere effetto retroattivo e quindi comporta anche il conguaglio di quanto sopracitato. Nel rimanere in attesa di riscontro, si ringrazia della collaborazione e si porgono distinti saluti

20 aprile 2011

Spett.le redazione, Il nostro segretario comunale,in pensione dal 1Marzo 2011,ha richiesto la maggiorazione del 25% sullo stipendio,a seguito di convenzione del servizio di segreteria con un comune limitrofo che conta meno di 1000 abitanti.La convenzione stipulata a seguito di regolare deliberazione,da entrambi gli enti,è stata sottoscritta il 1Febbraio 2001 e prevede che la spesa sia ripartita in proporzione al numero di abitanti di ogni comune.Si chiede di sapere se la maggiorazione del 25%,cosi'come previsto dall'articolo 45,comma1 del CCNL 16/5/2001,deve essere calcolata nella misura intera(molto onerosa),considerato le modeste dimensioni demografiche dell'altro ente. Si chiede,soprattutto di sapere,se tale tipologis di credito da lavoro dipendente(maggiorazione del 25%),ha come termine di prescrizione cinque o dieci anni dal suo insorgere,tenuto conto che il segretario soltanto nel mese di Marzo u.s. ne ha richiesto il pagamento. Pietro Buttinelli Responsabile Risorse Umane del Comune di Valmontone

24 marzo 2011

La sottoscrizione definitiva dei CCNL dei segretari bienni ecoomici 2006/2007 e 2008/2009 comporta la corresponsione degli importi a conguaglio dovuti anche ai segretari nominati a scavalco considerato che il compenso dovuto è calcolato in base alla percentuale fissata dal CCDI a livello regionale sulle voci retributive di cui all'art. 37 comma 1 lettera da a) ad e) del CCNL 16/5/2001 fra cui è compresa il tabellare?

2 marzo 2011

quale è il limite massimo di età consentito al segretario comunale di rimanere in servizio?

15 febbraio 2011

può il Sindaco, venendo meno il rapporto fiduciario, dopo che siano trascorsi i previsti 120giorni dal suo mandato revocare il segretario comunale? Se si, quale è il procedimento corretto?

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