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Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Trasparenza valutazione e merito
19 febbraio 2011
il comune che ragioni anche finanziarie non intende costituire gli organismi indipendenti di valutazione ma data la loro facoltatività intende continuare con il nucleo di valutazione monocratico formato dal segretario per valutare ,sulla base degli obiettivi assegnati e attraverso apposito sistema di valutazione ,i responsabili di servizio e non ,mentre lo stesso segretario sulla base degli obiettivi assegnati sarebbe valutato dallo stesso sindaco .
si chiede parere in merito
15 febbraio 2011
Le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi vengono assegnate a ciascun dipendente in rapporto alle categorie d’inquadramento possedute da ciascuno. A parità di valutazione è corretto erogare a dipendenti appartenenti alla categoria D una produttività differente legata esclusivamente al profilo giuridico ricoperto (D3 istruttore direttivo amministrativo D3 funzionario amministrativo) e secondo criteri di ripartizione stabiliti dall’ ente nel 1997 che tenevano conto delle vecchie qualifiche funzionali (VII e VIII)?
La scelta dei nuovi criteri per il futuro, può essere discrezionale per l'ente o devono essere concordati in sede di contrattazione decentrata?
5 febbraio 2011
Il D. Lgs. 150/2009 definisce all'art. 11 il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti e la considera livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, c. 2, lettera m della Costituzione. Inoltre, l'art. 11, c. 3, prevede che le Amministrazioni pubbliche garantiscano la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance mentre l'art. 4, c. 2, prevede che sia fatta la rendicontazione dei risultati riguardanti il ciclo di gestione della performance ai cittadini.
Si chiede, pertanto, se i suddetti risultati siano oggetto di pubblicazione nel sito del Comune e con quali modalità precisando che nel sito del Comune di Ormelle è stata pubblicata la relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi che sono stati assegnati a tutti i dipendenti ed in particolare ai Responsabili di Posizione organizzativa.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
Il Segretario Generale
Dott.sa Antonella Viviani
5 febbraio 2011
Con la direttiva 1/2007 le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.lgs.165/2001 (quindi anche i Comuni) sono state identificate quali soggetti tenuti agli adempimenti di cui all’art. 17 – comma 22 della legge 127/1997, che prevede l’acquisizione, con cadenza annuale, tramite i propri uffici personale, di notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigenziale. Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell’art. 2 legge 441/1982.
In considerazione che la legge 441/1982 trova applicazione, relativamente alla cariche politiche, per i “consiglieri di comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti” (art. 1 punto 5 della L. 441/82), si chiede se le pubbliche amministrazioni tenute a richiedere la situazione patrimoniale dei dirigenti in servizio, siano esclusivamente quelle con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluogo di provincia.
7 gennaio 2011
ente con 8 dipendenti di cui 4 titolari di posizioni organizzative per i quali è prevista l'attribuzione fino al 25 per cento dell'indennità di risultato rispetto all'indennità stabilita di posizione.
Con l'introduzione della riforma brunetta e delle relative fasce di merito si chiede come concilare tale situazione (ossia le previsioni che tutti i titolari di posizione organizzativa possano avere fino al 25 per cento della indennità di risultato) con le disposizioni della brunetta che prevedono che il traattamento accessorio collegato alla performance sia attribuita ad una percentuale limitata del personale ....in specifico se possano prevedersi le seguenti 3 fasce di merito per i 4 titolari di posizione organizzativa ossia :
prima fascia attribuita a due dipendenti titolari di p.o.con indennità di risultato da corrispondere ,previa valutazione dell'o.i.v. dei risultati conseguiti ,fino al 100 per cento
seconda fascia di merito attribuita ad un solo dipendente titolare di p.o con una indennità fino all'85 per cento
terza fascia un solo dipendente titolare di p.o con una indennità fino al 70 per cento
28 novembre 2010
Quesito inerente Nucleo di Valutazione.
Il comune di Villa literno è stato sciolto ad aprile
09 ex art. 143 del D.Lgs267/00 con nomina della prescritta Commissione Straordinaria, che al suo insediamento, non ha provveduto all'approvazione al rinnovo del Nucleo di Valutazione ed ha proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2009 ad ottobre variando lo schema predisposto dalla G.M.prima dello scioglimento. A seguito di sentenza di revoca della scioglimento, la P.A. ha rinnovato a gennaio 2010, l'incarico ai componenti del vecchio nucleo. Si chiede se il Nucleo, per la retibuzione da risultato, possa valutare il raggiungimento dei risultati per ttto l'anno 2009, compreso il periodo (da Aprile a Dicembre 09) di mancato rinnovo, oppure tale valutazione deve fermarsi ad Aprile 2009, mese in cui si è insediata la Commissione straordinaria. N.B. Non tenere in considerazione il prino Quesito V.Literno,10/111111/2010 inattesa si ringrazia anticipatamente.
17 novembre 2010
il comune intende provvedere in forma convenzionata ad istituire l'o.i.v. (organismo di valutazione)mediante composizione monocratica.Posto che tale organismo si viene a sostituire al nucleo di valutazione prima formato dal (solo)segretario e senza oneri per il comune,si chiede se al nuovo organismo possa essere preposto il segretario comunale (malgrado diversa indicazione della civit)e in caso negativo se possa remunerarsi un esterno da preporre al nucleo,atteso che il precedente nucleo operava senza oneri per l'ente.
15 ottobre 2010
con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 150/2009 (art. 55-novies) che dispongono che i dipendenti pubblici che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo medinante l' uso di cartellino identificativi, questa amministrazione ha disposto che i cartellini siano dotati di cognome e nome. Tali disposizioni contrastano con il diritto alla privacy dei dipendenti? Alla luce delle nuove normative introdotte dalle molteplici disposizioni del Ministro Brunetta (non solo i cartellini idenitificativi, ma ad esempio anche la pubblicazione sul sito internet del curriculum dei dirigenti e incaricati di p.o.) può ritenersi ancora valida la disposizione del garante della privacy del 11.12.2000?
Grazie.













