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Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Procedimento disciplinare
30 settembre 2011
La presente per chiedere cortesemente il supporto dei Vostri Esperti per un'interpretazione dell'art. 69 del d.lgs 150/2009 e, in particolare, del comma 3.
Si chiede di conoscere se per la dicitura "qualifica dirigenziale" si intenda effettivamente la dirigenza oppure se anche le posizioni organizzative cat. D rientrino in tale definizione (pur se fornite delle funzioni dirigenziali).
In particolare, si desidererebbe conoscere se un Comandante ex VIII qualifica ora Cat. D3, Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali, in Comune ove la qualifica dirigenziale è solo del Segretario Comunale, debba trasmettere gli atti di un procedimento disciplinare, anche di lieve entità (rimprovero verbale e scritto) all'ufficio procedimenti disciplinari o se debba intervenire direttamente per le relative sanzioni.
Se l'interpretazione fosse nel senso di un intervento diretto anche da parte delle P.O., non si comprenderebbe allora la distinzione effettuata al comma 2, dove "Il responsabile con qualifica dirigenziale.....contesta per iscritto l'addebito", distinzioni citate anche al comma 1.
28 marzo 2011
OGGETTO: Verifiche effettuate dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica su incarichi extra ufficio non autorizzati.
L'Ispettorato per la Funzione Pubblica ha comunicato gli esiti degli accertamenti svolti tramite la Guardia di finanza ai sensi della legge n. 662/1996 e degli artt. 53 e 60 del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti di alcuni dipendenti di queso ente inerenti lo svolgimento di incarichi extra ufficio senza la preventiva autorizzazione.
Questa amministrazione ha avviato il procedimento per il recupero delle somme indebitamente percepite ex art. 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001,contestando agli interessati la violazione di legge ed assegnando agli stessi un termine per concordare le modalità di effettuazione dei versamenti dovuti.
Poiché tali soggetti non hanno ottemperato all’obbligo, si chiede di sapere qual è il procedimento corretto per procedere al recupero coattivo, ossia se è possibile operare direttamente delle trattenute sullo stipendio, nei limiti consentiti dalla legge, ovvero se debba essere emessa un’ordinanza ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.
25 gennaio 2011
L'Ufficio dei procedimenti disciplinari per la dirigenza, costituito ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del CCNL dell’area della Dirigenza degli enti locali del 22.02.2010 e dell’art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001, è stato composto con il Segretario-Direttore Generale in qualità di Presidente e dai dirigenti del Settore Avvocatura e del Settore Organizzazione Risorse Umane in qualità di componenti. Inoltre, sono stati previsti due supplenti, di cui uno esterno ed un altro dirigente interno. E' stato infine previsto che il Presidente e gli altri componenti possano essere sostituiti rispettivamente dal Vice Segretario e dai supplenti in caso di assenza o di incompatibilità.
Si chiede a riguardo:
1) se l'Ufficio in questione possa legittimamente essere costituito da altri dirigenti della stessa Amministrazione (ovviamente non interessati al procedimento disciplinare);
2) se, qualora uno dei componenti dell'Ufficio abbia già reso un parere sui fatti per cui è stato successivamente instaurato il procedimento disciplinare ad un dirigente, tale componente debba dichiararsi incompatibile ed essere sostituito dal supplente.
13 gennaio 2011
COMUNE DI RECALE
(Provincia di Caserta)
RICHIESTA PARERE - PRECISAZIONE
A seguito di provvedimento disciplinare ad un dipendente di questo Comune è stata comminata la sospensione dal servizio di GIORNI TRE e la conseguente trattenuta della retribuzione.
Il dipendente ha scontato la sospensione e gli è stata applicata la decurtazione dello stipendio.
A seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione proposto dal dipendente la parte pubblica ha revocato il provvedimento e quindi il tentativo si è concluso con esito positivo.
Si chiede di conoscere “ SE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE AL DIPENDENTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO AI GIORNI DI SOSPENSIONE, QUEST’ULTIMO DEBBA PROVVEDERE A PRESTARE L’ATTIVITA’ NON RESA, EVENTUALMENTE DECURTANDO I GIORNI DAL PERIODO DI CONGEDO SPETTANTE” .
Si resta in attesa di sollecito quanto gradito riscontro.
21 dicembre 2010
RICHIESTA PARERE
A seguito di provvedimento disciplinare ad un dipendente di questo Comune è stata comminata la sospensione dal servizio di GIORNI TRE e la conseguente trattenuta della retribuzione.
Il dipendente ha scontato la sospensione e gli è stata applicata la decurtazione dello stipendio.
A seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione proposto dal dipendente la parte pubblica ha revocato il provvedimento e quindi il tentativo si è concluso con esito positivo.
Si chiede di conoscere come far, eventualmente, recuperare al dipendente i giorni non lavorati in quanto sospeso.
Si resta in attesa di sollecito quanto gradito riscontro.
17 novembre 2010
nell'ipotesi in cui il comune venga a conoscenza di un procedmento penale a carico di dipendente per fatti precedenti alla manovra brunetta conclusosi con sentenza passata in giudicato,entro quale termine deve iniziarsi la procedura disciplinare tenuto conto che la sentenza non è stata ancora comunicata e probabilmente l'ente ne chiederà l'acquisizione dì'ufficio.
21 ottobre 2010
si chiede con cortese urgenza anche mediante segnalazione di giurisprudenza ,se possa applicarsi una sanzione disciplinare inferiore rispetto alla risoluzione del rapporto ,allorquando i fatti sono si gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto e/o determinanola compromissione del rapporto fiduciario ma il dipendente non ha mai subito altre sanzioni disciplinari













