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DIREZIONE
Mauro Nebiolo Vietti

COMITATO DI REDAZIONE
Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Alessio Sfienti

Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011

Archivio Quesiti - Dirigenza

27 aprile 2012

Spett.le Redazione, vista la risposta relativa al compenso ISTAT, si chiede se sia corretto riconoscere, in aggiunta alla retribuzione di risultato, un quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 L.449/1997 (convenzioni e sponsorizzzazioni). In particolare l’art. 26 comma 1 lett. b) prevede il finanziamento del fondo posizione e risultato dirigenti con “somme derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge 449/97”. Successivamente l’art. 20 CCNL 22.2.2010 commi 4 e 5 ha previsto la possibilità di integrare le risorse destinante al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 26 CCNL 23.12.99, destinando, in misura prevalente e in via prioritaria, le stesse risorse alla retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno svolto gli incarichi, sulla base di criteri oggetto di concertazione. Questo ente ha concertato i criteri di riparto destinando Ø Almeno il 51% ad integrare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno prestato l’attività. Ø La restante parte ad integrare il fondo retribuzione di risultato dirigenti dell’anno di competenza. Si chiede quindi un cortese parere in merito alla possibilità di riconoscere, applicando le norme e i criteri sopra esposti, un compenso al dirigente responsabile delle attività svolte presso altri enti a seguito stipula di convenzioni. Inoltre si chiede possa trovare applicazione l'art. 20 anche per riconoscere un compenso al dirigente responsabile dell’attività di censimento finanziata dall’ISTAT considerando l’attività come derivante da incarico da soggetti terzi, con finanziamento esterno. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

14 aprile 2012

Spett.le Redazione, si chiede se sia possibile attribuire un compenso, finanziato con le somme provenienti dall'ISTAT, al dirigente responsabile dell'attività di Censimento. Si ringrazia e si porgono distinti saluti

19 marzo 2012

In questo Ente sono in corso alcuni contratti a tempo determinato ex art.110 Tuel che prevedono una scadenza al 31/12/2012. L'amministrazione comunale è stata appena sciolta anticipatamente per dimissioni del Sindaco, e si è proceduto alla nomina di un Commissario. Si chiede se i contratti in corso mantengono la loro scadenza, prevista al 31/12/2012, o sono da considerarsi cessati con il Sindaco. Si precisa che nei contratti vi è solo il riferimento della data di scadenza, senza indicazioni subordinate del tipo "....o fine alla scadenza .....o fine alla durata...del mandato del Sindaco! Considerato l'"urgenza" dell'argomento si chiede cortesemente una sollecita risposta. Grazie

19 marzo 2012

Qualora un ente proceda ad assunzione a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs.267/2000 nel corso del 2012 di un dirigente per anni 2 e non rispetti il patto anno 2012, il rapporto a tempo determinato può continuare per la scadenza originariamente prevista ovvero il mancato rispetto del patto di stabilità comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 1.1.2013 quale sanzione in materia di spesa di personale? Si ringrazia e si porgono distinti saluti

29 febbraio 2012

Oggetto:Dirigente a tempo indenterminato - part time Con riferimento all'oggetto si chiede cortese parere in merito alla possibilità per un ente locale di assumere un dirigente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part time e qual'è la normativa di riferimento, non trovando alcuna specifica disciplina nei contratti collettivi nazionali di lavoro area dirigenziale-comparto regioni e autonomie locali. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti

9 dicembre 2011

Qualora, a seguito di un processo di riorganizzazione interna all'ente, si debba procedere al conferimento di nuovi dirigenziali ai dirigenti di ruolo dell'ente è obbligatorio attivare la procedura di cui all'art.19 comma 1-bis del D.Lgs. 165-2001, ovvero pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale?

22 novembre 2011

Il Sindaco di questo comune (ente che ha rispettato il patto di stabilità e la percentuale del 40% della spesa di personale sulle spese correnti) con proprio decreto ha nominato ai sensi dell'art. 90 del tuel un collaboratore con funzioni di supporto alla direzione politica dell'Ente riconoscendo allo stesso piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, per un compenso rapportato al trattamento economico dirigenziale proporzionato alle ore di impegno che si presumono siano pari a 18 ore settimanali (assicurando la presenza nei giorni del martedì e del giovedì). Orbene questo Ufficio intede provvedere ad attuare a quanto contenuto nel decreto sindacale mediante la stipula di un contratto di natura privatistica ossia di collaborazione occasionale con versamento contributivo all'Inps. Tutto ciò premesso si chiede di conoscere se la procedura è corretta e se l'incarico, conferito ex art. 90 del Tuel, rientra tra le assunzioni degli enti virtuosi che devono rispettare il vincolo di spesa del 20% di cui all'art. 14, comma 9 del d.l. n. 78/2010.

7 novembre 2011

SPETT.LE REDAZIONE, l nostro Ente, alla data odierna, si trova nella seguente situazione: - sono stati collocati in pensione l'1/1/2011 due dipendenti, di cui uno responsabile di posizione organizzativa nell'area tecnica; nel mese di Febbraio u.s. un ns dipendente è stato trasferito, in posizione di comando presso la Regione Lazio- dal mese di marzo u.s. un dipendente, di un comune limitrofe, è stato assunto, in posizione di comando e conferito allo stesso incarico di posizione organizzativa nell'area tecnica. Attualmente, l'incarico dirigenziale previsto nell'area tecnica è vacante. Alla luce della situazione descritta, si chiede: - se sia possibile riammettere in servizio l'ex dirigente dell'area tecnica collocato in pensione il 31/12/2008, per ricoprire l'incarico di dirigente responsabile dell'area tecnica, utilizzando l'art. 110 del TUEL, tenendo conto che il posto è previsto nella dotazione organica, l'ex dipendente in questione è nato nell'anno 1950; - in caso di risposta positiva, e in attesa di perfezionare l'iter burocratico, è possibile conferire l'incarico dirigenziale ad un dipendente che possiede un titolo di studio adeguato (architetto) e che attualmente ricopre l'incarico di posizione organizzativa? Grazie Ufficio personale Comune di Valmontone

8 ottobre 2011

E' possibile per un titolare di posizione organizzativa mantenere il posto in questo comune (ab.7000) durante il periodo di svolgimento di incarico dirigenziale presso una ASP - azienda servizi alla persona- di cui questo comune è socio? Ciò alla luce del comma 2sexies dell'art.30 e art 23 bis del dlgs165 (che parla di assegnazione temporanea, volendo forse riferirsi al comando?), del CCNL 2000 del comparto enti locali e dell'art110, comma 5 del tuel. Il regolamento degli uffici e servizi nulla dice a proposito

8 agosto 2011

Il Comune di Cardito ha inteso procedere, tramite delibera di Consiglio Comunale per l’istituzione giuridica di quattro aree operative stabili: l’Area Finanziaria, l’Area Amministrativa, l’Area Tecnica e l’Area della Polizia Locale, stabilendo inoltre, in termini sperimentali, di procedere da subito alla copertura del posto di Dirigente per l’Area Finanziaria tramite incarico esterno a tempo determinato per n. 1 anno. L’individuazione quindi della figura dirigenziale finanziaria esterna è avvenuta con procedura comparativa cui ha partecipato la Funzionaria del Servizio Contabile del Comune di Cardito, e la sua successiva assunzione con contratto a tempo determinato, dietro aspettativa della stessa dipendente, è avvenuta ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 cd. incarico in dotazione organica) e non in applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 come novellato dal d.lgs. n. 150/2009. La suddetta procedura era comunque all’epoca del tutto legittima, forte anche del parere n. 280 del 17 marzo 2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale i giudici contabili chiarivano che, in virtù dell’autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta agli Enti locali e nell’ assenza di interventi legislativi espressi sul punto, le disposizioni di cui all’art. 110 TUEL restavano vigenti anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009. Preso atto però che la Corte Costituzionale con sentenza del 12 novembre 2010, n. 324 ha di fatto dichiarato superato la parte dell’articolo 110 del TUEL, in conflitto con l’articolo 19, comma 6, del citato d.lgs. n. 165/2001. Si chiede pertanto con cortese urgenza: Come regolarsi a questo punto per l’applicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, ovvero, qual’è il destino degli atti prodotti per l’incarico annuale dirigenziale suddetto, a far data 04.10.2010? Cordiali saluti e ringraziamenti.

13 luglio 2011

Un dirigente è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie con 40 anni di servizio e 60 anni di età. E' possibile conferire allo stesso un incarico dirigenziale a termine e per quanto tempo? In caso affermativo in base a quale norma?

7 luglio 2011

Gentile Direttore, può essere conferito in un Ente Locale, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.lgs. n.267/2000, un incarico di alta specializzazione, mediante stipula di contratto a tempo parziale e determinato posto che: • alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e, in particolare, a seguito del riformato art. 19 del D.Lgs 165/2001, comma 6: "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, NON RINVENIBILE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE…”; • all’interno dell’Ente sono presenti analoghe professionalità ma si ritiene che il loro utilizzo potrebbe compromettere il regolare svolgimento di Uffici e Servizi altrettanto rilevanti, sul piano operativo e strategico, per l’attività complessiva dell’ente stesso; • si ritiene, da un lato, che l’attività di tale figura possa essere svolta, anche per il contenimento dei costi, in regime di tempo parziale (50%), in quanto l’apporto qualitativo richiesto è preponderante rispetto a qualsiasi valutazione di ordine quantitativo e, dall’altro, si stabilisce di integrare il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL degli enti locali, con una indennità ad personam dell’importo annuo di € 12.180,00, in considerazione della specifica qualificazione professionale e culturale richiesta nonché della temporaneità del rapporto e dell’utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.lgs. 267/2000. Lo spirito della riforma non è forse quello di contenere e ridurre le spese di personale? Non sarebbe opportuno, invece, adottare misure organizzative per potenziare gli Uffici esistenti (anche attraverso una riorganizzazione generale) sulla base del presupposto che l’Ente dispone delle figure in possesso della necessaria professionalità? Grazie

2 aprile 2011

L'Azienda di Servizi alla Persona per la quale mi rivolgo a codesta spettabile redazione ha al proprio vertice gerarchico la figura del direttore (incarico extradotazionale con trattamento economico della dirigenza CCNL enti locali). Quando lo stesso si assenta per il godimento delle ferie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con proprio atto nomina il sostituto individuandolo tra i dipendenti inquadrati in categoria D (giuridico D1) titolari di posizione organizzativa in quanto responsabili di settore. Il quesito che pongo, visto che è stato sollevato il problema, è: Ai sostituti, nel periodo in cui esercitano le funzioni vicarie, può/deve essere riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello del dirigente? devone/possono eventualmente essere riconosciute le mansioni superiori o ciò non è possibile evvendovi il giuridico D3 in mezzo alle due qualifiche? Qual'è la soluzione che ci può essere prospettata dalla Vostra gentilissima redazione? in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

30 marzo 2011

Si chiede se le disposizioni previste dagli artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 165/2001 costituiscono norme di principio (da recepire nei regolamenti dell'ente)che riguardano anche i dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 tuel e dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. In particolare si chiede se il Comitato dei Garanti,istituito nell'Ente, debba svolgere le proprie funzioni anche nei confronti dei dirigenti a tempo determinato,oppure se sia solo una facoltà dell'Amministrazione prevedere, in sede regolamentare, l'operatività del Comitato dei Garanti, anche nei confronti dei dirigenti a tempo determinato.

13 gennaio 2011

Si chiede se le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 110 TUEL siano soggette alle disposizioni del D.Lgs. 368/01 oppure se sia possibile prorogare o rinnovare fino alla scadenza del mandato del Sindaco un’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL, effettuata inizialmente per una durata inferiore a quella del mandato del Sindaco, e già prorogata una volta per un periodo ugualmente inferiore al mandato del Sindaco

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