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Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Previdenza pensioni cessazione rapporto equo indennizzo cessione del quinto
16 maggio 2012
La dipendente comunale nata il 10/07/1950 vorrebbe dimettersi dal servizio dall'11.07.2012 per pensione di vecchiaia:
1- avendo compiuto il 61 anno di età il 10/07/2011 e rispettando così lo spostamento temporale di un anno per ottenere la liquidazione dell'importo di pensione (la cosiddetta "finestra Mobile")
2 - maturando altresì a luglio 2012 anni 34 e mesi 9 di servizio.
Si chiede se la dipendente ha diritto al suddetto beneficio pensionistico ai seni dell'art. 24 comma 3 del D.L. N. 201 DEL 06/12/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214 e circolare INPS del 14/03/2012 n. 37 la quale recita: I lavoratori che maturano entro il 31/12/2011, i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, i requisiti prvisti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini dela pensine di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni vecchiaia e pensioni di anzianità) del DL. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalle legge 10 luglio 2010, n. 122.....omissis....
10 maggio 2012
Una dipendente ha chiesto se può andare in pensione con l'opzione al contributivo (57 anni di età con 35 di anni di contributi)facendo decorrere la pensione entro l'anno 2015. Ha chiesto come verrà effettuato il calcolo della pensione, posto che la stessa al 31/12/1995 aveva già maturato 18 anni di servizio (assunta in data 1/1/1979)compreso il riscatto di 4 anni di laurea. In particolare ha chiesto che il calcolo venga effetuato nel seguente modo: retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996. Questo Ufficio ha confermato l'accesso al pensionamento anticipato come richiesto, ma ha mostrato perplessità nel merito del calcolo richiesto, ritenendo che con l'opzione al contributivo il calcolo venga effettuato col sistema contributivo per tutto l'arco della carriera lavorativa.
Grazie per la risposta
10 maggio 2012
In riferimento al precedente quesito sull'opzione al contributivo, a quanto potrà ammontare la pensione con tale sistema rispetto a quello retributivo? Quale potrà essere indicativamente la percentuale di riduzione della stessa?
Grazie per la risposta.
4 maggio 2012
In riferimento all'art 6 del D.L. 201/2011 (equo indenizzo ) come si deve intendere, che anche a coloro che già usufruiscono di tale indennità non dev'essere più corrisposta?
Grazie
27 aprile 2012
La nostra Comunità Montana ogni anno per effettuare lavori boschivi assume a tempo determinato alcuni operai con il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.L'art.48(riassunzione) recita che per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate assicurate l'anno precedente.Ora ci troviamo con due persone che quest'anno compiranno 65 anni. Essendo slittato di un anno il termine per la pensione di vecchiaia (ora 66 anni) e' corretto che quest'anno procediamo all'assunzione? Uno di questi ha già 20 anni di contributi e la sua finestra è settembre 2013. Compie 66 anni ad aprile 2013. Il prossimo anno abbiamo ancora la possibilità o l'obbligo di assumerlo fino a settembre (data di decorrenza della pensione)? L'altro invece che compie sempre 66 anni il prossimo anno avrà sicuramente meno di vent'anni di contributi. In questo caso l'ente è tenuto a tenerlo in servizio fino ai 20 anni di contributi? Si tenga presente che i contratti vanno normalmente da maggio a novembre di ciascun anno.
26 marzo 2012
Nel commento di C.Dell'Erba del 19.3.2012, a proposito della circolare Min. PA n. 2/8.3.2012, viene specificato che "continuano ad essere applicabili le regole che consentono alle PA il collocamento in modo unilaterale in quiescenza dei dipendenti al raggiungimento dei 40 di contribuzione."
Un dipendente del nostro Comune al 16 agosto 2012 maturerà esattamente 40 anni di contribuzione e avrà una età anagrafica di 56 anni (compirà 57 anni nel mese di settembre 2012). In base a quanto suesposto il Comune può collocarlo a riposo? E' necessario una qualche motivazione particolare? Gradiremmo anche i riferimenti normativi vista la giungla di leggi e decreti.Grazie
26 marzo 2012
SI CHIEDE DI SAPERE SE LA SOTTOELENCATA LAVORATRICE PUO' BENEFICIARE DEI BENEFICI DEI LAVORATORI PRECOCI (DECRETO MILLEPROROGHE)CIOE' DI COLORO CHE SI RITIRERANNO DAL LAVORO SENZA PENALIZZAZIONE:
NATA IL 28.10.1956 - DONNA-
ASSUNTA IN SERVIZIO DI RUOLO IL 01.10.1976 NEL COMUNE
RICONGIUNZIONE L.29/79 MESI 6 NELLA SCUOLA GIA' ACQUISITO DECRETO
SI CHIEDE DI CONSOCERE QUALE SARA', ALLA LUCE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, LA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO SENZA DECURTAZIONI DELLA RATA PENSIONISTICA.
19 marzo 2012
Collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età ed applicazione art. 24 L. 214/2011 Con la presente si espone quanto segue: - il dipendente comunale XY, titolare di contratto a tempo indeterminato, ha compiuto 65 anni di età il 01.04.2011 - allo stesso è stata comunicata la decorrenza del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge n. 122/2010 e cioè il 1° Maggio 2012 (ultimo giorno lavorativo 30.04.2012) - il suddetto dipendente eccepisce che in base all'art. 24 della Legge 22.12.2011 n. 214 ha diritto a rimanere in servizio sino al compimento del 70° anno di età Ciò esposto si chiede di voler precisare se è possibile da parte di questo Ente procedere all'accoglimento della richiesta soprattutto in riferimento all'iscrizione in bilancio della maggiore spesa derivante dall'eventuale mantenimento in servizio dello stesso e se detta operazione è inquadrabile come nuova assunzione. Si precisa che nel provvedimento di programmazione del personale 2012 è stata prevista la fuoriuscita dall'organico del dipendente.
19 marzo 2012
Buongiorno, abbiamo un medico che ha compiuto 65 anni di età a febbraio 2012 e che nel 2011 ha chiesto di avvalersi del trattenimento in servizio previsto dal collegato lavoro, ossia di rimanere in servizio fino a 40 di servizio effettivo o 70 anni di età. Nel suo caso a fine anno 2012 compirà i 40 anni di servizio effettivo. Sulla base delle nuove norme, ossia manovra monti, ha titolo per rimanere fino a 66 anni oppure deve essere collocato d'ufficio per vecchiaia (collegato lavoro) al compimento dei quarantanni di servizio effettivo?
Inoltre abbiamo anche un medico che avendo optato per il trattenimento collegato lavoro potrà andare in pensione a 70 anni ma se questi ad oggi desidera invece andare in pensione con i 65 anni (nel suo caso compiuti nel 2011 con finestra annuale) ha titolo per farlo o rimane costretto ad attendere il nuovo limite?
19 marzo 2012
Un dipendente del comune compie 65 anni nel novembre 2011. Dalle informazioni in possesso dell'ente risulta avere solo i 12 anni di contributi presso l'ente per cui deve essere considerato nel sistema contributivo (ed avrebbe più dei 5 anni minimi previsti per l'accesso a pensione). La legge in vigore prevede la cessazione del rapporto di lavoro a partire dal primo del mese successivo il compimento del limite di età ma in applicazione della circolare inpdap viene "mantenuto in servizio" fino all'apertura dell'allora prevista finestra mobile nel novembre 2012. Da successive dichiarazioni presentate risultano ulteriori 16 anni con l'Inarcassa (non ricongiunti ne totalizzati) che lo individuerebbero nel sistema misto per il quale comunque avrebbe i requisiti minimi (20 anni) per l'accesso a pensione. In base all'articolo all'art. 24 del 201 del 2011 i requisiti maturati nel 2011 gli permetterebbero di accedere a pensione nel novembre 2012 ovvero al termine del periodo di mantenimento. Vorremmo sapere se le considerazioni sopra espresse sono corrette o se in base alle attuali normative ci sono dei motivi ostativi al suo collocamento a riposo ed al suo accesso al trattamento pensionistico.
18 febbraio 2012
Diversi dipendenti, in prossimità del compimento del 65° anno di età, hanno chiesto notizie sul trattenimento in servizio per un biennio ex art. 16 D.Lgs. 503/1992. La normativa attuale, però, attribuisce tale facoltà all'Amministrazione, previa approvazione del piano triennale delle assunzioni.
A questo punto sorge il quesito: con l'attuale riforma Monti, che ha allungato i requisiti per la pensione, è possibile concedere il trattenimento in servizio per i suddetti richiedenti?
L'ufficio pensioni ritiene di sì, anche in considerazione del fatto che il Comune non ha ancora approvato il piano triennale delle assunzioni e non potrà approvarlo in tempi brevi per scadenza del mandato elettorale (aprile 2012). Inoltre si chiede di conoscere se è ancora valida la norma che prevede il trattenimento in servizio dei dipendenti, previo inserimento dei trattenimenti in servizio nei piani assunzionali, o se la stessa possa considerarsi tacitamente abrogata.
18 febbraio 2012
OGGETTO: Calcolo TFS Dirigente Amministrazione comunale maturazione.
Alla data del 29/04/2011, un Dirigente di questo Ente ha raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva dei 40 anni e, ai sensi della legge n. 122/2010, sarà collocato in quiescenza dal 1° maggio 2012.
Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, si chiede quale periodo contributivo prendere a riferimento:
a) periodo maggio 2010 - aprile 2011, anno precedente alla data di maturazione dei requisiti pensionistici di accesso (29/04/2011): in questo caso, l’importo del TFS risulta esser più favorevole per il dipendente;
oppure
b) periodo maggio 2011 - aprile 2012, anno precedente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico coincidente con il 01/05/2012: in questo caso, l’importo del TFS, che risulta essere meno favorevole per il dipendente, viene calcolato sulla base della retribuzione degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio.
Massafra, 16/01/2012
f.to Il Dirigente
avv. Maria Rosaria Latagliata
18 febbraio 2012
buongiorno,
abbiamo una dipendente nata l'11/05/1947 con la qualifica di operatore tecnico. la dipendente è stata trattenuta attraverso l'articolo 6 legge 407/90 e succ.art. 1 d.lgs 503/92 per un ulteriore quinquennio rispetto al suo limite di età (60 anni), ossia fino al 31/05/2012. considerato che con la legge 214/2011 è stato introdotto il nuovo limite di 66 anni, chiediamo se dobbiamo trattenerla per il sopraggiungere del nuovo limite oppure debba essere considerata collocata d'ufficio in quiescenza, visto che ha già superato il suo limite di età (60 anni) e ciò non tenendo conto della volontà della dipendente che desidera permanere in servizio avvalendosi del nuovo limite(diritto indisponibile?). Inoltre l'atto di trattenimento redatto nel 2009 può essere considerato atto di collocamento a riposo od occorre un ulteriore provvedimento ad hoc? e nel caso occorra un nuovo atto a questo punto non può più avvalersi della tutela prevista dall'articolo 24 comma 20 del decreto sopracitato?
24 dicembre 2011
Premesso che il Comandante della Polizia Municipale di questo Comune è stato collocato a riposo a far data dal 09/12/2011 (pensione di vecchiaia: 40 anni di anzianità contributiva, compiva 65 anni di età il 14/12/2011);
Considerato che il suddetto comandante ha richiesto a questo Comune la corresponsione della indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni per complessive 287 giornate (considerate che gli maturavano 36 giorni l’anno);
Dato Atto che, secondo la richiesta avanzata dal Comandante, le ferie non sono state fruite perché negate da parte dagli assessori al ramo che si sono succeduti nel tempo, i quali hanno espresso il diniego sbarrando con una X la parte prestampata della domanda di ferie in cui viene riportata la seguente dicitura :"respinge per indifferibili esigenze di servizio", senza ulteriori precisazioni in merito a quali fossero le "indifferibili esigenze di servizio";
Prescindendo dal fatto che si potrebbe dubitare sull’autenticità della volontà di negare le ferie da parte dell’Assessore competente, proprio perché con una semplice X al posto giusto si può capovolgere il significato dell’istanza, anche successivamente rispetto al momento della richiesta, si chiede se si può procedere alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per le ferie non fruite in così tanti anni senza avere riscontro circa l’impedimento oggettivo che ha determinato la impossibilità della piena fruizione.
24 dicembre 2011
Due ns.dipendenti hanno maturato le quote già dal 2007 e compiono 40 anni di servizio nel 2012. Il ns regolamento prevede che “ i dipendenti sono collocati a riposo d’ufficio, senza obbligo di preavviso, al compimento di 40 anni di servizio utile a pensione, fermo restando che la cessazione del rapporto interverrà il giorno antecedente alla prima data utile per il diritto al conseguimento del trattamento pensionistico prevista dalla normativa vigente (finestra di accesso)…”.
In un caso abbiamo già disposto, secondo regolamento e a seguito di specifica richiesta, il trattenimento in servizio, nell’altro abbiamo inviato la comunicazione di collocamento a riposo d’ufficio nel 2012 salvo richiesta di trattenimento da valutare in via discrezionale dall'ente (avendo maturato già in precedenza i requisiti, al compimento dei 40 anni la decorrenza del pensionamento è per entrambi immediata).
Ora, alla luce dei maggiori requisiti di anzianità contributiva richiesta, dobbiamo ritirare il provvedimento di trattenimento ed annullare la comunicazione di collocamento a riposo, modificando contestualmente il Regolamento Organico secondo in nuovi requisiti stabiliti?
I dipendenti dovrebbero conservare comunque il diritto ad essere collocati secondo le vecchie decorrenze e pertanto potrebbero richiedere di essere collocati a riposo da quando credono (anche da subito), sebbene per anzianità e con il requisito delle quote. Tale possibilità è pregiudicata se non messa in atto entro il corrente anno? Si parla in questo senso di certificazione dei requisiti maturati. Questa è di competenza dell’Inpdap? Consente, come credo, di poter andare anche nei prossimi anni senza dover considerare in nuovi requisiti richiesti dal 2012 (a quali deve comunque sottostare l’Ente per procedere al collocamento a riposo d’ufficio per limiti di servizio già dal prossimo anno)?













