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Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia
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Alessio Sfienti
Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Spese del personale limiti alle assunzioni e blocchi stipendi
14 aprile 2012
Secondo voi il ticket mensa puo essere aumentato da € 5,16 ad € 8,00 nell'attuale legislazione (Legge Brunetta)? L'ente ha la disponibilità ed ha rispettato il Patto 2010
6 marzo 2012
La deliberazione della Corte dei Conti-Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011 ha chiarito che le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna devono intendersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78.
Poiché gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche sono previsti dal comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e poiché nel testo della suddetta deliberazione la Corte cita l’art. 92 senza specificazione di commi , si chiede se anche gli incentivi previsti dal comma 6 del medesimo art. 92 per la redazione di atti di pianificazione possano essere considerati esclusi dal blocco di cui all’art. 9, comma 2bis, DL 78/2010.
6 marzo 2012
In riferimento al precedente quesito del 13/02/2012, verificando le assunzioni a termine dell'anno 2009, ho verificato che in quell'anno non vi sono state assunzioni e che le ultime risalgono all'anno 2008.
La mia domanda è: Se la limitazione recata dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, dispone la possibilità di effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una spesa annuale per rapporti di lavoro flessibile, non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2009 e se nell'anno 2009 questo Comune non ha effettuato assunzioni a termine come posso attivare le procedure per le assunzioni a termine?
6 marzo 2012
OGGETTO: ART. 9 COMMA 2 DL 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 133/2010 – RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI SINGOLI DIPENDENTI.
Si chiedono chiarimenti sulla norma in oggetto ed in particolare sull’applicazione della stessa in relazione alla retribuzione di risultato.
La circolare 12/2011 precisa che “… è da considerarsi di competenza dell’anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell’anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è, ad esempio, il caso della retribuzione di risultato …” quindi:
- la retribuzione di risultato riferita all’anno 2010, corrisposta nell’anno 2011, deve essere sommata al trattamento economico complessivo erogato nell’anno 2011 al fine della verifica del superamento del reddito (90.000 / 150.000)?
oppure
- la retribuzione di risultato riferita all’anno 2010, corrisposta nell’anno 2011, essendo riferita ad anni precedenti il 2011, seppur corrisposta nel 2011, deve essere esclusa dal trattamento economico complessivo erogato nell’anno 2011 al fine della verifica del superamento del reddito (90.000 / 150.000)? In tale ipotesi la retribuzione di risultato riferita all’anno 2013, che verrà corrisposta nel 2014, dovrà necessariamente essere considerata nel computo dell’importo complessivo erogato nell’anno 2013 (agendo quindi con criterio di competenza anziché di cassa!).
Si ringrazia anticipatamente. Cordiali saluti
29 febbraio 2012
Questo Ente, soggetto a patto di stabilità, nel 2012 avrà due cessazioni per pensionamenti.
La prima è una categoria protetta e poichè la medesima rientra nella quota obbligatoria prevista dalla L 68/99, si pensava di procedere con una nuova assunzione attingendo,tramite il centro per l'impiego, dalle liste delle categorie protette.
Poichè siamo comunque in riduzione con la spesa di personale, si chiede se è possibile sostiuire anche la seconda cessazione con una mobilità esterna in entrata (di un dipedente proveniente da un Ente con le stesse nostre limitazioni).
Si ringrazia per l'attenzione.
18 febbraio 2012
L’ente, applicando le percentuali previste dall’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 alla spesa per cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2010, aveva calcolato di poter utilizzare ai fini assunzionali nel 2011 una spesa di Euro 122.072,66.
Il piano delle assunzioni 2011, in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013, prevedeva una spesa totale annua di Euro 137.356,94, di cui Euro 29.999,24 per assunzioni a tempo indeterminato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ed Euro 107.357,70 mediante mobilità volontaria in entrata. Tale spesa per assunzioni assicurava il contenimento delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, in quanto nel corso del 2011 la spesa per cessazioni dal servizio risultava pari ad Euro 171.192,16.
In attuazione del suddetto piano delle assunzioni l’ente ha assunto a tempo indeterminato mediante mobilità una unità di personale proveniente da ente sottoposto a vincoli assunzionali, sostenendo una spesa rapportata ad anno di euro 32.804,17.
Si chiede di conoscere:
1)se la mobilità volontaria in entrata proveniente da ente sottoposto a limiti assunzionali non si deve considerare quale assunzione e quindi la relativa spesa (euro 32.804,17) non deve essere conteggiata nei limiti assunzionali;
2)se la quota di spesa di personale non utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2011 (ossia Euro 122.072,66, quota questa che rimarrebbe intatta in quanto l’unica assunzione è stata effettuata mediante mobilità), in vigenza dei vincoli assunzionali di cui all’art. 76, comma 7, del D.L. 25-6-2008 n. 112, possa essere utilizzata per assunzioni da effettuarsi nel corso dell’anno 2012, fermo restando il rispetto del vincolo imposto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (obbligo di riduzione delle spese di personale).
13 febbraio 2012
L’Art. 14, comma 6, del CCNL autonomie locali 2002-2005, stipulato in data 22 gennaio 2004, al comma 1 prevede che «Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000».
Con l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, dal 31/5/2010, non sarebbero più applicabili né l'art. 15 della L. 18/12/1973 n. 836, con cui si stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della L. 26/7/1978, n. 417, che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale).
All’inefficacia delle disposizioni inerenti l’uso del mezzo proprio contenute nell’art. 15 della legge n. 836 del 1973, si affiancherebbe la disapplicazione delle “eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi dei lavoratori pubblici”. La Corte dei conti Lombardia con delibera n. 949/2010 ha pertanto individuato nell’art. 41 del CCNL del 2000, inerente il “trattamento di trasferta”, una normativa suscettibile di disapplicazione in ragione della sovrapponibilità con quanto contenuto nell’art. 15 della legge n. 863 del 1973.
Si chiede pertanto di conoscere se, anche in virtù di quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 8/CONTR/2011, al personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004, possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL 14.9.2000.
9 febbraio 2012
Nel 2012 il Dirigente settore urbanistica ed edilizia privata ha richiesto il trasferimento presso altro comune ai sensi art. 16 CCNL 23.12.99 che prevede, in assenza di nulla-osta, un preavviso di 4 mesi.
In questo momento è vigente presso il Comune di Erba una graduatoria di Dirigente settore urbanistica ed edilizia privata con un candidato utilmente inserito che ha dichiarato la propria disponibilità all’assunzione.
Si chiede, relativamente ai vincoli di spesa per le assunzioni se, esperite le procedure di mobilità con esito negativo, si possa procedere all’assunzione del candidato in graduatoria in deroga al limite del 20% previsto all’art. 76 comma 7 DL. 112/2008, alla luce di quanto previsto nella delibera delle sez. riunite della C.d.C.n.46/CONTR/11, considerato che le funzioni e i servizi di competenza della dirigenza del settore urbanistica rientrano tra quelli individuati all’art. 21 comma 3 Legge 42/2009 quali funzioni e servizi fondamentali per i Comuni.
Qualora tale deroga non fosse ammissibile, si chiede se, per il rispetto del limite del 20% di cui all’art. 76 comma 7 DL.112/2008, la spesa relativa alla nuova assunzione possa essere quantificata nella sola differenza tra retribuzione tabellare della qualifica dirigenziale del dirigente uscente e la retribuzione tabellare della categoria D del subentrante, essendo il candidato in graduatoria dipendente di un altro ente locale alla cat. D.
In alternativa, visto il susseguirsi delle diverse interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza sull’incarico ex art. 110 D.lgs.267/2000, si chiede quali siano i vincoli numerici e di spesa per il ricorso al conferimento dell’incarico ex art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000, anche in caso di conferimento dell’incarico dirigenziale a dipendente interno di cat. D.
Ringraziando si porgono cordiali saluti.
9 febbraio 2012
QUESITO
Un Ente, soggetto al patto di stabilità intende procedere nell’anno 2012, alla assunzione di una unità di personale, a tempo indeterminato.
A tal fine si rende necessario precisare che:
1.E’ stata rideterminata la dotazione organica, nell’anno 2010;
2.Non risultano eccedenze di personale (art. 33 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
3.Il rapporto tra spese di personale e spesa corrente, dai dati contabili al 31/12/2011, risulta inferiore al 50%;
4.Risulta ridotta la spesa di personale rispetto all’anno precedente (comma 557 ter art. 1 L. 296/96. Spese di personale anno 2011 < a spese di personale 2010);
5.Per l’anno 2011, risulta rispettato il patto di stabilità.
Considerato che l’art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 stabilisce che è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 20% del costo delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, si chiede se è possibile, a tal fine, prendere base di calcolo, non solo le cessazioni verificatesi nell’anno 2011, ma anche una cessazione di personale verificatasi con decorrenza 01/01/2010.
Si chiede inoltre se in presenza delle condizioni sopra esposte l’Ente possa procedere alla assunzione di una unità di personale cat. D) a tempo parziale, pur avendo espletato una selezione, per un posto di cat. D) a tempo pieno e a tempo indeterminato, prevedendo tuttavia nel bando di selezione la eventuale possibilità di utilizzare la graduatoria per assunzioni, sia a tempo determinato, che part-time.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro.
Addì 18/01/2012
9 febbraio 2012
Questo comune deve procedere alla liquidazione dei compensi per il censimento della popolazione al personale, somme introitate dall'Istat e inserite nel fondo per le risorse decentrate 2011, secondo quanto disposto anche dall'Aran “Le risorse accreditate dall’ Istat per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle “… che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17”, di cui all’ art. 15, comma 1, lett. K), del CCNL dell’1.4.1999”. Si chiede se tali somme sono escluse dal vincolo di contenimento del trattamento accessorio rispetto a quello dell’anno 2010 (art.9 comma 2-bis D.L. n.78/2010)in quanto ad oggi sull'argomento sono intervenute due sezioni regionali della Corte dei Conti che hanno disposto in maniera controversa. Infatti con la deliberazione n. 550/2011 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia ha ritenuto che tali somme siano escluse dal blocco ma con deliberazione n. 291/2011 la sezione Toscana ha escluso solo gli importi per la progettazione interna e gli incentivi per l'avvocatura interna.Si chiede come si deve procedere dal momento che se tali somme sono incluse nel vincolo di contenimento del trattamento accessorio si va a superare il tetto del fondo 2010.
28 gennaio 2012
buonasera,
recentemente la corte dei conti liguria ha precisato che le spese relative a incarichi esterni per ufficio stampa - portavoce non rientrano nei limiti stabiliti dalla legge 122/2010. In breve tempo su alcune riviste specializzate sono comparsi pareri che sostenevano che tali spese rientrassero tra quelle di personale e quindi soggette ad ulteriori limitazioni. Nel nostro caso, si tratta di un incarico annuale a giornalista esterno all'ente, iscritto all'albo, che presta la sua opera senza vincoli o gerrchie particolari e presenta regolari fatture con IVA al 21%. Non sussistendo rapporto di lavoro subordinato, assunzione e/o contratti di lavoro dipendente a termine, il relativo onere può rimanere al di fuori delle spese di personale, al pari delle prestazioni di un professionista tecnico o di un avvocato?. Grazie dell'attenzione. E' un problema urgente.
patrizia anselmo - comune di levanto
28 gennaio 2012
Il comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 è stato recentemente modificato dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, estendendo sostanzialmente agli enti locali il tetto del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppurre con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio. Si chiede di conoscere se tale tetto di spesa si applica anche al personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004.
23 gennaio 2012
La L 183/2011 ha esteso agli EELL l'applicazione dell'art.28 del DL 78/2010 consentendo l'assunzione a td nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.
Si chiede:
a) se tale spesa corrisponda al 50% del pagato 2009 sia conto competenza che residui per le tipologie individuate (1)tempo determinato, convenzioni e cococo 2)cfl, altri rapporti formativi,somministrazione di lavoro e lavoro accessorio)
b)se l'ente possa cumulare le disponibilità per effettuare assunzioni a t.d. ovvero se debba avere due limiti da poter utilizzare "separatamente",
c) se gli incarichi conferiti ex art.110 ed ex art.90 del D.Lgs.267/00 possano considerarsi esclusi.
23 gennaio 2012
Si pongono due brevi quesiti sulle assunzioni di personale:
Primo quesito:
Questo Ente ha assunto n. 5 dipendenti di Cat. D1 a tempo parziale 50% nel 2010, per la copertura di altrettanti posti presenti in organico ( al 50%).
L’Amministrazione vorrebbe trasformare nel 2012 almeno uno di essi in full time con modifica della dotazione organica.
1. E’ possibile trasformare in full time un rapporto di lavoro instaurato nel 2010 o bisogna attendere i tre anni previsti dai contratti di categoria?
Secondo quesito:
La legge di stabilità ha confermato che si può procedere all’assunzione di vigili in deroga al limite del 20% delle cessazioni.
Se nel biennio 2009/2010 sono cessati per pensionamento N.2 vigili di Cat. C, senza sostituzione degli stessi, è possibile nel 2012 programmare l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza Cat. D1?
1. Il turn over vale solo per personale della stessa Categoria?
2. Il turn over si applica solo per il personale cessato nell’anno precedente?
Si ringrazia
12 gennaio 2012
A settembre è stato collocato in quiescenza l'ufficiale di anagrafe, categoria D, posizione economica D6. Il Comune di Marta non è soggetto al patto di stabilità, quindi per il turnover può riassumere il personale collocato in quiescenza. Nel rispetto della spesa di personale del 2004, può questo Comune declassare il posto a categoria C assumere quindi una categoria C all'Anagrafe e con il risparmio della categoria D ed eventualmente della trasformazione del posto in organico a tempo determinato di funzionario tecnico categoria D3 da tempo pieno a part-time, sempre nel rispetto della spesa di personale anno 2004, assumere anche due operai categoria B part-time? Ciò in deroga all'orientamento che la sostituzione del turnover deve ritenersi numerica e non in termini di spesa?













