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Mauro Nebiolo Vietti
COMITATO DI REDAZIONE
Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia
COORDINAMENTO REDAZIONALE
Alessio Sfienti
Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Risorse decentrate stabili e variabili
22 novembre 2011
Dovendo procedere alla determinazione del fondo efficienza dei servizi e sulla scorta della vigente normativa, si chiede se l'importo va determinato in base alle somme impeghnate ed utilizzate per il 2010 o il calcolo è totalmente indipendente.
22 novembre 2011
Ad oggi è stato chiarito in modo sufficientemente certo se il fondo risorse decentrate 2011 può essere costituito in aumento rispetto al 2010 per gli incentivi di cui all'articolo 15,comma 1, lettera k)del CCNL 01/04/1999 (progettazioni, ICI, ecc.)?
Grazie.
20 ottobre 2011
a seguito della delibera 58 del 2011 della corte dei conti puglia, nel caso in cui il fondo 2010 sia pari a 100 e non siano state erogate risorse pari a 5, è corretto costituire il fondo 2011 non considerando nel tetto di 100 per il 2011 le risorse discendenti da somme non utilizzate nell'esercizio precedente pari a 5, e quindi reiscrivere nel 2011 le somme pari a 5, già destinate nel 2010, mantenendole quali residui utilizzabili nel 2011 stesso?
3 settembre 2011
è possibile pagare turni, festivi, reperibilità, senza avere ancora cotituito , ripartito e utilizzato il fondo miglioramento servizi per l'anno 2011?
8 agosto 2011
In riferimento all'applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. 150/2009 agli enti locali ed in particolare alla previsione che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta si chiede, innamzittutto, se rientrano nell'applicazione di tale sistema anche i Responsabili di posizione organizzativa e, in secondo luogo, se l'applicazione della quota prevalente possa essere riapettata prevedendo che alla fascia di merito alta vnega assegnato almeno il 50% delle risorse decentrate, alla fascia media fino al 48% e alla fascia medio/bassa fino al 2%.
Per evitare, poi, che si verifichi che il premio individuale dei dipendenti collocati in una fascia superiore risulti inferiore rispetto a quello di chi occupa una fascia inferiore, si prevedono i seguenti correttivie cioè che nella fascia alta, il premio medio individuale teorico sia superiore al premio medio individuale teorico della fascia media almeno del 50% ma non più del 60% e che nella fascia media, il premio medio individuale teorico sia superiore al premio medio individuale teorico della fascia medio/bassa almeno del 50%. I resti vengono ripartiti proporzionalmente.
Infine, si chiede se per la distribuzione delle risorse decentrate destinate alla produttività oltre che alla valutazione della performance si possa tener conto della differenziazione tra le categorie con gli indici seguenti: categoria A indice 1,00; categoria B indice 1.10; categoria C indice 1,20; categoria D indice 1,30.
Distinti saluti
Segretario comunale di Ormelle
dott.sa Antonella Viviani
1 agosto 2011
Nell'anno 2010, in sede di costituzione del F.E.S. , (€. 187.000,00) ed a seguito di una verifica di quello relativo ad anni precedenti, è stato riscontrato che alcune voci (RIA dei cessati e somme per assunzione diretta di servizi)non erano state correttamente inserite, per cui il fondo era stato sottostimato di circa 5.000 €.
Tuttavia non si era proceduto all'adeguamento nell'anno 2010, per mancanza di copertura finanziaria ed il fondo era stato nuovamente costituito in €. 187.000 anzichè 192.000. Preso atto delle disposizoni di legge introdotte dalla 122/2010 e delle riduzioni da apportare, è possibile incrementare delle voci di cui sopra il fondo 2011, tenuto conto che tale operazione in pratica sarebbe meramente correttiva di un errore protrattosi nel tempo? . Tra l'altro, tenuto conto che negli anni 2010 - 2011 ci sono state 5 cessazioni dal servizio, si precisa che, anche con l'incremento, le successive riduzioni da applicare abbasserebbero comunque il fondo al di sotto dei 187.000 €.
grazie dell'attenzione.
11 luglio 2011
quesito n. 1)
applicazione art. 9 c.2 bis - riduzione fondo risorse decentrate. Si chiedono chiarimenti sulla riduzione del fondo in caso di riduzione del personale, con particolare riguardo alla cessazione di n. dipendente incaricato di posizione organizzativa.
quesito n. 2)
Agli effetti dell'applicazione dell'art. 14 c.9 della legge 122/2010, si chiede di conoscere come deve essere considerato il passaggio diretto di n. 1 lavoratore in entrambe le amministrazioni interessate.
8 giugno 2011
In sede di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, la scrivente amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 15 cc. 2 e 5- integrando la parte variabile del fondo con fondi a carico dell'ente per il raggiungimento di specifici obiettivi dutante l'anno 2011.Ha subordinato detto incremento alla realizzazione dei sudetti obiettivi.
In sede di contrattazione decentrata le OO.SS. hanno chiesto che parte di detti fondi venga destinato al pagamento di specifiche indennità previste dall'art. 17, comma 2 lettera f del CCNL del 01.04.1999.
L'amministrazione si oppone.
Oggetto del quesito:
-Può il CCDI destinare le somme in tutto o in parte al pagamento delle indennità di cui sopra dervivanti dall'incremento di cui all'art. 15 cc 2 e 5?
Può leggittimamente l'amministrazione opporsi alle richieste sindacali?
F.to Panedda Isidoro A.
Resp.le Risorse Umane Comune di Orune
2 aprile 2011 - Costituzione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente
Oggetto Costituzione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente.
Premesso che:
• questo ente è stato istituito nell’anno 1993 ed ha avuto l’approvazione della prima dotazione organica nell’anno 1997 e che tale dotazione organica, rideterminata ai sensi delle disposizioni normative vigenti, presenta al momento n. 61 unità;
• il Fondo per i trattamenti accessori del personale è fermo nella sua costituzione storica al 2004, decurtato del 10%, ai sensi dell’art. 67 della legge 133/08, e incrementato degli importi previsti in applicazione dei contratti collettivi.;
• nell’anno 2004 lo storico del fondo era stato costituito sulla base di n. 31 unità;
• nel mese di ottobre dell’anno 2004 sono state assunte ulteriori n.4 unità lavorative
• nell’anno 2005 è stata assunta ulteriore n. 1 unità lavorativa
• nel 2008 è stata assunta ulteriore n. 1 unità lavorativa
• che nel 2010 sono state assunte ulteriori n. 15 unità lavorative
Si chiede circa la possibilità di incrementare il fondo storico in relazione alle nuove unità che si sono aggiunte in organico nel corso degli anni, per l’importo medio procapite della quota di fondo percepita dai dipendenti nel corso degli anni precedenti, o comunque in applicazione dell’importo medio procapite come rilavato dagli enti dello stesso comparto o da enti similari, anche alla luce dell’art.”Guida alle regole e ai vincoli per la costituzione del fondo” pubblicato sul n. 2 della rivista Guida al Pubblico Impiego, pag 20, in merito al taglio per la diminuzione dei dipendenti in caso di saldo negativo tra cessazioni e nuove assunzioni.
In attesa di ricevere chiarimenti si porgono i migliori saluti
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Dr.ssa Angelina Fasanella
5 marzo 2011
Lo scrivente e' un Ente con 75.000 abitanti, 644 dipendenti di cui 13 di categoria dirigenziale.
In fase di costituzione provvisoria dei fondi per il 2011 e alla luce dell'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/10 coord. con la legge di conversione n. 122/10, come devono essere ridotti i fondi?
In particolare si chiede:
1) se si debba considerare il solo personale cessato dal 1/1/2011 in poi (senza pertanto considerare il personale cessato antecedentemente tale data. Questa domanda, che parrebbe avere risposta ovvia, viene posta in particolare per il fondo dei dirigenti: nell'anno 2010 sono cessati due dirigenti e il 1/1/2011 un ulteriore dirigente. Se il fondo venisse abbattuto della sola posizione cessata nel 2011, si infrangerebbe l'art. 9 comma 1 per cui i restanti dirigenti nel 2011 percepirebbero un trattamento economico compreso l'accessorio superiore a quello spettante per l'anno 2010)
2) come vada calcolata la riduzione (potrebbe essere per il personale dirigente una somma pari a posizione e risultato del personale cessato, fatta salva l'anzianita' che resta nel fondo stesso; per il personale non dirigente una media del trattamento accessorio del personale cessato?)
3) dove imputare tale riduzione (potrebbe essere fatta riducendo per i dirigenti l’art. 26 comma 3 e per il personale l’art. 15 comma 5 o e’ piu’ opportuna una voce a parte?)
27 febbraio 2011
Con riferimento all'art.9c.2bis DL 78/2010 si chiede:
a) il fondo 2010 che costituisce il limite per il fondo 2011, deve comprendere il totale risorse stabili e le seguenti risorse variabili:art. 15 c.2 e c.5,art.15 c.1 lett. d) sponsorizzazioni e convenzioni, art.15 c.1 lett.m risparmi straordinario, art.17 c.5 resti anni precedenti;
b) non si comprende nel computo l'art. 15 comma 1 lett.K ovvero pianificazione, progettazione, ICI e avvocatura che potranno essere previste nel 2011 senza alcun limite rispetto al 2010;
c) relativamente alla riduzione da applicare in presenza di riduzione del personale, dal 2011, si chiede se sia corretto, in caso di cessazione di dipendenti dal 1.1.2011, per qualsiasi ragione (es. dimissioni dal 1.2.2011) applicare la riduzione in proporzione sulla parte stabile: fondo stabile/n.dip.al 1.1.2011*1
19 febbraio 2011
Con riferimento al DL.78/2010 art. 9 c.2 bis, una volta stabilito il fondo complessivo 2010, che costituisce il limite per gli anni 2011/2012/2013, si chiede se il rispetto del limite deve essere verificato sul totale complessivo o per singola tipologia di risorsa?
ESEMPIO:
Stabile 2010 € 100
Variabile 2010 : art. 15 c.2 € 10, art. 15 c. 5 € 2=12
Totale fondo complessivo 2010 € 112
Es. 1 - Verifica limite su totale fondo complessivo
Stabile 2011 €103 (compresa integrazione Ria personale cessato nel 2010)
Variabile 2011: art.15 c.2 € 6, art. 15 c. 5 € 3=9
Totale fondo complessivo 2011 € 112
Es. 2 - Verifica limite per singola tipologia di risorsa
Stabile 2011 non può superare € 100 e quindi non si può procedere alle integrazioni previste dal CCNL a seguito RIA cessati
Variabile 2011 non può superare il limite di € 12 (da ripartire tra art. 15 c.2 o c.5, nel rispetto delle disposizioni contrattuali)
Totale fondo complessivo 2011 € 112
Si ringranzia per la sempre cortese collaborazione, cordiali saluti
19 febbraio 2011
Il fondo risorse decentrate ex art. 31 CCNL 22.1.2004, è stato costituito, con apposito atto del Dirigente, nell’anno 2010, dalle seguenti voci contrattuali:
A - FONDO PARTE STABILE
B - VARIABILE:
B1 - Art 15 c 1 lett d (Art. 43 L. 449/97) così come sostituito dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 – sponsorizzazioni e convenzioni tra enti
B2 - Art 15 c 1 lett k (risorse annue per incentivi al personale derivanti da specifiche disposizioni di legge), Art 4 c 3 CCNL 5/10/2001 e art. 27 CCNL 14/9/2000 – incentivi per progettazione, pianificazione, ICI, Avvocatura
B3 - Art 15 c 2 (1,2% monte salari 1997)
B4 - Residui art.17 c.5 e art. 15 comma 1 lett. m)
B5 - Art 15 c 5 (Senza incremento dotazione organica)
B - TOTALE FONDO PARTE VARIABILEC - TOTALE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2010 art. 31 CCNL 22.1.2004 (FONDO PARTE STABILE PIU’ FONDO PARTE VARIABILE)
In considerazione che le risorse destinate al trattamento accessorio negli anni 2011 – 2012 e 2013, non possono assumere un importo superiore a quello del 2010, si chiede:
a) il fondo 2010 che costituisce il limite per il fondo dal 2011 al 2013 è:
il totale complessivo (C “TOTALE FONDO COMPLESSIVO ANNO 2010 art. 31 CCNL 22.1.2004 - FONDO PARTE STABILE PIU’ FONDO PARTE VARIABILE)”
OPPURE
parte stabile (A) + parte variabile art. 15 comma 2 (B3) + parte variabile art. 15 comma 5 (B5). In questa ipotesi le altre voci di parte variabile (B1-B2-B4) non vengono prese in considerazione ai fini del rispetto del limite e, di conseguenza, dall’anno 2011 possono essere previste nei fondi di rispettiva competenza, sulla base della sussistenza delle relative condizioni giuridiche ed economiche e finanziarie.
Inoltre, con riferimento alla riduzione da apportare dall’anno 2011 al fondo “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” si chiedono chiarimenti relativamente alle modalità di attuazione.
19 gennaio 2011
L’indennità di comparto dei dipendenti che hanno conseguito una progressione verticale successivamente al 2004 deve essere prelevata dalle risorse decentrate per l’intero importo oppure solo per la quota percepita nell’anno 2004 e pertanto prima della progressione verticale?













