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DIREZIONE
Mauro Nebiolo Vietti

COMITATO DI REDAZIONE
Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Alessio Sfienti

Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011

Archivio Quesiti - Malattie professionali e infortuni sul lavoro

2 maggio 2011

La Commissione medica di verifica al termine degli accertamenti sanitari richiesti da una dipendente ha espresso il seguente giudizio medico-legale:"inabile permanentemente ed in modo relativo al servizio (cambio mansioni, evitare contatti con il pubblico)". Considerato che l'inidoneità è solo relativa e non assoluta, l'Ente può attivare la procedura prevista dall'art. 21 commi 4 e 4-bis del CCNL 6/7/1995 e quindi procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, dopo aver verificato l'impossibilità di ricollocare la dipendente in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito nell'ambito della stessa categoria ed eventualmente non aver ricevuto il consenso a svolgere mansioni proprie di un profilo professionale ascritto alla categoria inferiore?

6 aprile 2010

Un dipendente malato e nello specifico "malattia salvavita" per quanti mesi consecutivi un  può stare in malattia? è da nove mesi che rimette il certificato medico, può continuare?

15 marzo 2010 - Infortunio subito da un lavoratore in itinere per svolgere l’attività sindacale

Un dipendente nel corso della mattinata timbra l'uscita alle ore 11,30 per partecipare ad una riunione sindacale organizzata presso un altro Comune. La riunione è terminata alle ore 13,30 e quindi il dipendente, avendo terminato l'orario di lavoro torna a casa. Durante il tragitto il dipendente ha un incidente con l'auto e quindi provvede a mandare al Comune il certificato medico. Tale infortunio può essere considerato a causa lavoro? Secondo l'Inail tale infortunio non rientrerebbe nelle cause di lavoro.

25 febbraio 2010

Il dipendente assente per malattia, secondo quanto stabilito dall’art. 21 del CCNL del 6.07.1995 è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. In attesa di ricevere il certificato medico in originale, magari al rientro del dipendente dalla malattia, e al fine di attivare il controllo sull'asssenza per malattia, si può accettare il certificato scansionato e inviato per e-mail? E il certificato inoltrato per fax?

15 gennaio 2010 - Assenze per terapie salvavita

Premesso che: • un dipendente di questo Ente è stato assente per ragioni di salute per oltre 270 giorni nei tre anni precedenti; •lo stesso è affetto allo status quo da malattia oncologica che ha causato l’assenza dal servizio certificata come assenza per malattia “generica”; • il responsabile del servizio personale, saputo quanto sopra, ha invitato il dipendente a produrre, ai sensi dell’art. 7 bis del CCNL Enti locali dello 06/07/1995, documentazione certificata dalla compe-tente Azienda Sanitaria Locale o struttura conven-zionata al fine di detrarre dal succitato periodo di assenza i giorni dovuti a chemioterapia in con-siderazione anche dell’eventuale decurtazione del 10% della retribuzione, per i successivi novanta giorni; • non è possibile allo status quo avviare per questo Ente progetti di telelavoro (Circolare n. 1/2009 Presidenza Consiglio dei Ministri); • nessuna norma contrattuale in questo Comune prevede che in una situazione di grave handicap, eventualmente accertato dall’ASL, possa costituire valido motivo fatta eccezione nei casi di Legge 104/92) per la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero mantenendo la retribuzione piena e la contribuzione valida per il futuro trattamento previdenziale, si chiede autorevole parere di competenza circa l’esatta quantificazione dei giorni da decurtare: se gli stessi sono da identificarsi nel caso di chemioterapia solo con i giorni di effettiva “seduta” oppure, per i successivi effetti collaterali della stessa, tutto il periodo (oltre sei mesi), in considerazione del parere espresso in tal senso dal responsabile dell’ASL fermo restando che quest’Ufficio potrà “consigliare" il dipendente, per tutto il tempo della terapia salvavita, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo indeterminato a par time per riconvertirlo successivamente a tempo pieno o di avvalersi delle disposizioni di cui Legge 104/92. In attesa di un cortese e urgente riscontro, anticipatamente si ringrazia

4 gennaio 2010

Si desidera sapere se in caso di infortunio, le assenze dal lavoro certificate dall'inail, sono da considerare nel calcolo del periodo di comporto ai fini sia della riduzione della retribuzione che della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

17 dicembre 2009

Come vengono considerate le ore lavorate da un dipendente qualora si dovesse assentare per sopraggiunta malattia (successivamente giustificata da certificato medico) durante l’orario di servizio? Si possono considerare le ore lavorate come eccedenza oraria o si devono annullare? Lo stesso quesito lo si pone qualora il dipendente si dovesse assentare per sopraggiunti gravi motivi familiari, sempre durante l’orario di servizio e, ovviamente giustificando con idonea certificazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del 06.07.1995.

4 dicembre 2009

Con riferimento alla legge 133/2009 art. 71, si chiede se la ritenuta per i primi 10 giorni di assenza di malattia debba essere applicata anche sulla quota di retribuzione di posizione (dirigenziale o posizione organizzativa) corrisposta nella 13^ mensilità. cordiali saluti

13 novembre 2009

Si chiede, alla luce delle nuove modifiche introdotte in materia di assenze, se è rimasto l'obbligo di attivare tempestivamente la visita fiscale.

11 novembre 2009

Si applica l'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 ai periodi di convalescenza post ricovero?

26 ottobre 2009

Qualora un dipendente chieda di ricondurre a malattia l'assenza dal servizio per sottoporsi a visita specialistica o accertamento diagnostico, si chiede se l'Amm.ne,considerato che in questi casi il controllo della visita fiscale avrebbe lo scopo di convalidare non la prognosi ma l'avvenuta visita specialistica o l'accertamento diagnostico, è obbligata a richiedere la visita fiscale di controllo. E'sufficiente, eventualmente, la prescrizione del medico curante e la successiva documentazione rilasciata dalla struttura, indipendentemente dalla durata o dalla tipologia della prestazione che potrebbe interessare soltanto poche ore della giornata lavorativa .

26 ottobre 2009 - Periodo di comporto

Nel caso di un dipendente assente per malattia, ai sensi dell'art. 21 CCNL del 6/7/1995, art. 10 CCNL del 14/9/2000, art. 13 CCNL del 5/10/2001, nel computo dei mesi di assenza vanno considerate anche le domeniche e gli altri giorni festivi infrasettimanali?. Nel caso in cui le assenze non fossero continuative, al fine di compendiare il termine usato dal CCNL "mese" è corretto consideralo sinonimo di trenta giorni (dato un calcolo di media dei mesi annuali)?

22 ottobre 2009

Un dipendente, assente per malattia GRAVE (sclerosi multipla e depressione major), nell'ultimo trennio, ottobre 2009- ottobre 2006, ha accumulato n.647 giorni di assenza. Il dipendente non è in grado attualmente di svolgere nè le mansioni per le quali è stato assunto (Operatore Socio Sanitario) nè altre appartenenti alla medesima categoria o a quella inferiore.Il certificato del medico riporta sempre la dicitura "Patologia grave" e non distingue i giorni di effettiva terapia da quelli in cui il dipendente è assente per convalescenza. Si chiede se, ex art. 21 comma 3, è necessario che sia il dipendente a richiedere l'accertamento delle sue condizioni di inidoneità fisica o se il dirigente può attivarsi con il medico competente. Si richiede inoltre se sia applicabile l'art 21, comma 7, difronte a certificati medici che dichiarano "Patologia grave".

31 agosto 2009

QUESITO SU CERTIFICATO DI MALATTIA Un dipendente ha presentato un certificato di malattia che prevede una prognosi di trenta giorni. Il certificato è stato rilasciato su carta intestata con il nominativo del medico specialista che lo ha sottoscritto, il quale, sempre secondo quanto riportato nell’intestazione del certificato è specialista in neurologia e dirigente medico di una unità di un ospedale pubblico ( esattamente indicato). La perplessità nasce dal fatto che il certificato è stato rilasciato su carta non intestata alla struttura pubblica presso la quale il medico presta servizio e pertanto sembrerebbe riconducibile ad una prestazione resa, dallo stesso professionista, nell’ambito di una libera professione ( nel certificato è altresì indicata la sede dello studio); ciò sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, che stabilisce espressamente l’obbligo di presentare, in caso di malattia dei dipendenti pubblici, certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, nonché, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con appositi pareri e circolari, da medici convenzionati con la ASL. Si chiede cortesemente un vostro parere in merito alla questione.

21 agosto 2009

In caso di assenza per infortunio si chiede di conoscere: a) se il dipendente sia tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), analogamente all'assenza per malattia; b) se il datore di lavoro possa attivare la visita fiscale.

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