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Simona Oddo Casano, Enzo Cuzzola, Gabriella Crepaldi, Luigi Oliveri, Sergio Pecchini, Rossana Salimbeni, Raffaele Squeglia
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Alessio Sfienti
Rivista iscritta al Registro Stampa periodica del Tribunale di Rimini n. 135/2011 in data 3/2/2011
Archivio Quesiti - Mobilita
27 aprile 2012
Si richiede Vs. parere in ordine a quanto di seguito esposto:
Il nostro ente è soggetto al patto di stabilità, rispettato per l’anno 2011 e precedenti, ha un’incidenza inferiore al 50% e indenterebbe attivare alcune procedure di mobilità volontaria in entrata art. 30 DLgs. 165/2001.
Si richiede pertanto se la mobilità rientri nel limite del 20% della spesa delle cessazioni ai sensi dell’art. 14 co. 9 DL 78/2010, rilevato che la Delibera n. 46/2011 della Corte del Conti Sezioni Riunite prevede che tale in tale limite si applica alle assunzioni di qualsiasi tipo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, oppure se la mobilità, ai fini assunzionali, è da considerarsi “neutra” – da non considerarsi né nel tetto delle cessazioni né in quello delle assunzioni per gli enti aventi limitazioni alle assunzioni - ai sensi dell’art. 1 co. 47 L. n. 311/2004, e rilevato che giuridicamente la mobilità non è assunzione ma cessione di contratto (cfr Consiglio di Stato sentenza n. 5085 del 12.09.2011).
5 aprile 2012
In caso di mobilità compensativa o interscambio, nel caso specifico di assunzione con Legge 68/99, la persona che dovrebbe sostituirmi, deve essere oltre che della stessa qualifica e pari profilo professionale anche assunta nelle liste delle categorie protette oppure no?
Ringrazio anticipatamente
Teresa Cosentino
5 aprile 2012
Buonrgiorno, sono responsabile di area contabile di un comune con più di 5.000 abitanti da sempre in regola con il patto di stabilità. Avrei la possibilità di andare in comando per sei mesi presso Agenzia delle Entrate. Si tratta di un comando propedeutico alla mobilità. L'ammnistrazione ovviamente mi sta creando vari problemi. Mi sono offerta di venire comunque in Comune nei pomeriggi liberi per portare avanti gli adempimenti ( faticoso ma pur di non perdere l'occasione!). Chiedo se secondo lei è possibile fare una convenzione che preveda oltre le 36 ore di lavoro in Agenzia delle Entrate, ulteriori ore in Comune ed il mantenimento della firma sugli atti come responsabili, giusto per agevolare l'Amministrazione. Ci possono essere altre soluzioni?
6 marzo 2012
Il nostro Comune, ente soggetto al patto, deve rispettare il vincolo del turn over del 20%.
Dal prossimo 1^ luglio andrà in pensione un autista scuolabus e, non potendo provvedere alla sua sostituzione tramite nuova assunzione, abbiamo pensato ad una mobilità interna per ricoprire il posto che si renderà vacante. E' possibile attuare una mobilità interna da un posto part-time 50% al posto in oggetto che è a tempo pieno?
L'interpretazione corrente (Corte dei Conti ecc.) vuole che la trasformazione di un posto da part-time a tempo pieno equivalga a nuova assunzione, ma qui non si tratterebbe di trasformare il posto, bensì di attuare una mobilità lasciando quindi libero e vacante il posto part-time.
Per completezza di informazione si precisa che l'Ente rispetta tutti i vincoli disposti, in via generale, per le assunzioni ivi compreso il tetto di spesa del personale dell'anno precedente.
Grazie
13 febbraio 2012
Si chiede se la mobilità tra Comune e INPS e' da considerarsi neutra per la finanza pubblica. Piu' precisamente si chiede se l'INPS faccia parte degli "Enti sottoposti a vincoli assunzionali".
3 febbraio 2012
Avendo questo ente di recente attuato una mobilità intercompartimentale per interscambio (in uscita un dipendente inquadrato nella pos. economica C4 ed in entrata un dipendente inquadrato in cat. C2 del contratto del Comparto Sanità dipendente di una ASL), si chiede quale delle seguenti ipotesi sia più corretta per attribuire il trattamento economico al dipendente in entrata tenendo conto che: a) l’interessato inquadrato in Cat. C2 (AUSL) percepisce una retribuzione mensile lorda pari a €.1.822,86 (stipendio €. 1.695,68 - PEO €. 113,61 - IVC €. 13,57); b) la spesa per il trattamento economico fondamentale (stipendi ecc…) è finanziata con il centro di costo stipendi, mentre la parte accessoria fissa (progressione ecc..) è finanziata con il fondo salario accessorio. 1^ IPOTESI (inquadramento in C2 come AUSL e 2 assegni ad personam tenuto conto dei due diversi finanziamenti: cap. stipendi e cap. fondo salario accessorio): inquadramento in Cat. C2 Stipendio Tabellare € 1.621,18 Ind. Comp. €. 45,80 IVC €. 12,45 Assegno ad personam su stipendio (riassorbibile con i futuri miglioramenti contr.) €. 29,82 P.E.O. (C2) €. 38,64 Assegno ad personam su PEO (riassorbibile con le future progressioni) €. 74,97 _____________ €. 1.822,86 2^ IPOTESI (attribuzione inquadramento superiore in C3 e 2 assegni di minore importo): inquadramento in Cat. C3 Stipendio Tabellare € 1.621,18 Ind. Comp. €. 45,80 IVC €. 12,80 Assegno ad personam su stipendio (riassorbibile con i futuri miglioramenti contr.) €. 29,47 P.E.O. (C3) €. 84,87 Assegno ad personam su PEO (riassorbibile con le future progressioni) €. 28,74 _____________ €. 1.822,86 3^ IPOTESI (come 1^ ipotesi con un unico assegno ad personam riassorbibile sia con i futuri miglioramenti contrattuali, sia con future progressioni orizzontali e/o verticali) 4^ IPOTESI (come 2^ ipotesi con un unico assegno ad personam riassorbibile sia con i futuri miglioramenti contrattuali, sia con future progressioni orizzontali e/o verticali)
12 dicembre 2011
Questo ente, soggetto a patto di stabilità, ha espresso il nulla osta preventivo ad una mobilità volontaria di una dipendente presso altro ente che intende coprire mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001.
Da recenti pareri della Corte dei Conti (Lombardia nn. 80/2011 e 149/2011 e Sezioni Riunite n. 59/2010) si ricava che possono essere ritenute neutrali e, quindi non assimilabili ad assunzioni/cessazioni, le operazioni di mobilità in uscita ed in entrata se intervengono tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni, e che la mobilità non costituisce cessazione né assunzione, in quanto trattasi di cessione di contratto di lavoro da un ente all’altro e, pertanto, non rientra nel limite del 20% sia per quanto riguarda il calcolo della spesa delle cessazioni che di quella delle assunzioni.
Alla luce di quanto sopra si chiede se, prima di attivare la mobilità volontaria da altro ente, occorra comunque osservare la procedura prevista dall’art. 34 bis del citato D.Lgs. 165/2001.
A parere di chi scrive, considerato il fine della norma, l’art. 34 bis dovrebbe attivarsi esclusivamente “prima di procedere ad assunzioni di personale” cioè prima di “nuovi ingressi nell’organico della pubblica amministrazione“, per cui nel caso sopradescritto trattandosi di “cessione di contratto” tra una amministrazione ed un’altra, non dovrebbe attivarsi.
E’ corretto?
21 novembre 2011
L'art. 30 comma 2 sexies (comma introdotto dal Collegato Lavoro)dispone che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.Ad avviso di chi scrive tale norma si applica anche agli enti locali e inerisce qualunque tipo di assegnazione temporanea, quidi ricomprederebbero sia i comandi sia i distacchi.Si chiede a codesta spettabile redazione parere circa la corretta interpretazione della norma sopraindicata. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
13 luglio 2011
Questo Comune nel mese di dicembre 2009 ha assunto per mobilità ai sensi dell’art.30 del d.lgs.165/2001 un istruttore tecnico Cat.C1, proveniente da un ente pubblico economico. Il trattamento economico in godimento del medesimo è superiore al trattamento econonomico degli enti locali, in virtù di una indennità di ente di €.154,14 mensili.
Dal raffronto del trattamento economico in godimento con il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo degli Enti Locali, si determinerebbe in favore dello stesso un assegno ad personam riassorbibile di circa €.90,00.
Alla luce di quanto previsto dall’art.30 – comnma 2-quinquies del D.lgs.165/2001, si chiede se è ancora possibile riconoscere al dipendente trasferito per mobilità un assegno ad personam riassorbibile, o se invece si rende tassativo applicare esclusivamente il trattamento economico, in questo caso, degli enti locali.
In attesa di parere in merito, si ringrazia e si porgono distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE AA.GG. E PERSONALE
Avv.Berardino Galeota
2 maggio 2011
Un dipendente a tempo pieno ed indeterminato della P.A. ( Ente Provincia)momentaneamente collocato in congedo non retribuito per motivi familiari (legge n. 53/2000), può partecipare ad un bando di mobilità presso altro Ente Pubblico?
24 marzo 2011
Questo Ente ha assunto mediante mobilità volontaria una unità lavorativa proveniente dall’Università degli Studi di Milano, inquadrandola nella corrispondente categoria del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie Locali, previsto dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, ossia categoria C, profilo professionale istruttore contabile. Dovendo inoltre procedere all’inquadramento retributivo, si è fatto riferimento all’art. 28 CCNL del 5/10/2001, anche se la disciplina degli articoli 26 e ss. dello stesso CCNL trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri e dell’ANAS trasferito alle Autonomie locali, come chiarito dal CCNL 18.12.2003 di interpretazione autentica degli artt. 26 e ss. del CCNL del 5/10/2001.
Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire alla lavoratrice sono stati sommati i seguenti elementi fissi e continuativi previsti dai vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali:
1) stipendio tabellare iniziale (compresa la tredicesima);
2) indennità integrativa speciale;
3) indennità di comparto;
non avendo la stessa lavoratrice conseguito posizioni di sviluppo economico e non possedendo retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Il valore così ottenuto è stato confrontato con il trattamento economico in godimento nell’ente di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento.
Dopo aver operato tale raffronto si è deciso quindi di attribuire il trattamento economico correlato all’inquadramento secondo il vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie Locali (ossia categoria C, posizione economica C1), in considerazione del fatto che lo stesso è risultato superiore a quello in godimento nell’ente di provenienza, in attuazione di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004,
Si chiede di conoscere se tale impostazione è corretta.
Se però nel trattamento economico in godimento nell’ente di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento si considerasse anche l’indennità di ateneo la situazione si invertirebbe e quindi il totale della retribuzione fissa e continuativa precedentemente goduta dalla dipendente sarebbe superiore al trattamento economico spettante ai sensi dii vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali. In questo caso dovrebbe riconoscersi alla lavoratrice un assegno personale non riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004.
In questo ultimo caso si chiede di conoscere:
1. se l’indennità di ateneo ha o non ha natura giuridica di elemento fisso e continuativo della retribuzione in godimento al dipendente;
2. in caso di risposta positiva, se l’impostazione prospettata è corretta.
28 febbraio 2011
L'acquisizione di personale attraverso l'istituto della mobilità volontaria non comporta una nuova assunzione bensì una " cessione di contratto".
Il dipendente ceduto da una Amministrazione all'altra ha diritto ad un ripensamento, entro un determinato periodo, riguardo la possibilità di rientro nell'ente di provenienza?
19 febbraio 2011
QUESITO.
QUESTO ENTE,AVENTE POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI HA AVUTO NELL’ANNO 2010 UNA MOBILITA’ IN USCITA VERSO ALTRO ENTE SOGGETTO AL PATTO, NONCHE’ UNA CESSAZIONE PER
PENSIONAMENTO .DOVENDO PROCEDERE AL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI
ED ALLA LUCE DELLA DELIBERA DELLE SEZ. RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI
N°59/2010 SI CHIEDE DI SAPERE SE :
- SI PUO’ RICOPRIRE IL POSTO RESOSI VACANTE PER MOBILITA’ VOLONTARIA E CON QUALE PROCEDURA(ESCLUSIVAMENTE MOBILITA’ DA ALTRI ENTI O ANCHE CONCORSO PUBBLICO).
- .LA SPESA COMPLESSIVA DA UTILIZZARE AI FINI DEL CALCOLO DEI PARAMETRI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RISPETTO AL 2004 E RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE DEVE ESSERE COMPRENSIVA DELLA SPESA VENUTA MENO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA’
- SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE E SI PORGONO DISTINTI SALUTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
19 febbraio 2011
dovendo procedere ad assumere personale di cat. a qualifica necrofori, si chiede di sapere se questo ente dopo aver avviato la procedura ai sensi dell'art. 34/bis . d.lg.vo 165/2001, comunicando all'uffico regionale della scilia per l'impiego e alla presidenza della repubblica, doecorsi 60 gironi, in caso di esito negativo, ha l'obbligo di fare anche l'avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 oppura può procedere direttamente alla procedura concorsuale per titoli e prova pratica?per titoli













