Personale ex Fime e Insud presso gli enti locali: rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2016

Con comunicato del 07/02/2017 il Ministero dell’Interno pubblica la Circolare F.L.3/2017 avente ad oggetto “Legge 23 luglio 1998, n. 251. Rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale ex Fime e Insud”.

L’articolo 1, comma 1, della Legge 23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
Il successivo comma 4, del predetto articolo 1 della legge 251 del 1998, prevede che le disposizioni del richiamato comma 1 si applicano anche al personale dipendente della società per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.
Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della ripetuta legge 251 del 1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede, per il tramite di questa Direzione Centrale, a rimborsare a favore degli enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale assunto.
La quantificazione di tali oneri è effettuata sulla base di apposita certificazione, redatta dalle amministrazioni che hanno provveduto all’assunzione di tale personale, che attesti la spesa sostenuta nell’anno precedente.
Conseguentemente, per l’assegnazione del contributo anno 2017, gli enti beneficiari dovranno attestare la spesa sostenuta nell’anno 2016.
A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo.
E’ data facoltà agli enti di riprodurre, in base alle proprie esigenze, l’allegata certificazione, senza tuttavia alterarne il contenuto.

Adempimenti degli Enti Locali

Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo di cui in premessa, gli enti aventi potenzialmente titolo in base alla richiamata normativa devono trasmettere le certificazioni, debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 31 marzo 2017.
Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).
I soggetti chiamati ad apporre la propria firma assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati riportati sul certificato. La mancanza della firma sul certificato comporta la nullità dello stesso ai fini del diritto al concorso erariale.

LEGGI la CIRCOLARE n. 3/2017

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