Personale, chiuso il borsellino

Fonte: Italia Oggi

I comuni, le province e le regioni non devono prevedere nei propri bilanci preventivi risorse aggiuntive né per il rinnovo dei contratti nazionali né per la tutela retributiva, istituto che ha preso il posto della indennità contrattuale. È questo il principale effetto determinato dalla mancanza nella legge di stabilità dello stanziamento di risorse aggiuntive destinate al rinnovo dei contratti nazionali e di specifiche disposizioni sul superamento della spesa per il salario accessorio. Le amministrazioni devono invece dare corso da subito alla approvazione del fondo per le risorse decentrate: non è necessario attendere l’adozione del bilancio preventivo e non sono attese modifiche alle regole per la sua costituzione.Lo scorso 31 dicembre 2012 è scaduto il blocco della contrattazione collettiva nazionale prevista per il triennio 2010/2012 dal dl n. 78/2010. Ricordiamo che questo doveva essere il primo contratto di durata triennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, sulla base delle previsioni della legge Brunetta. Con la scadenza del blocco si sarebbero dovute avviare le trattative per il rinnovo contrattuale. Il che è però impedito, per le amministrazioni statali, dalla mancanza di risorse aggiuntive destinate a questo scopo. E per gli enti locali e le regioni, dalla mancanza di una autorizzazione alla possibilità di stanziare risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale. Peraltro, sulla base del dl n. 98/2011, il governo è autorizzato a disporre il blocco della contrattazione collettiva nazionale quanto meno per il 2013.Con il dlgs n. 150/2009 la indennità di vacanza contrattuale è stata sostituita dalla tutela retributiva. Essa opera in assenza di rinnovo contrattuale in uno dei seguenti due modi. In primo luogo, con la erogazione entro il mese di aprile degli aumenti previsti dalla legge di stabilità. Ovvero, con la erogazione di un compenso che deve coprire gli aumenti del costo della vita calcolati con la nuova metodologia europea, sulla base delle indicazioni dettate da una specifica intesa nazionale. Per cui, al momento attuale, non è possibile prevedere la erogazione di alcun compenso aggiuntivo per tutela retributiva dei dipendenti. Non si deve considerare in alcun modo in discussione la indennità di vacanza contrattuale erogata nel 2010 in luogo del mancato rinnovo del contratto nazionale del triennio 2010/2012. Le amministrazioni locali possono costituire il fondo per le risorse decentrate, anche se non è stato approvato il bilancio preventivo, facendo riferimento alle risorse previste nel bilancio pluriennale. Il fondo deve essere costituito dal dirigente con una determinazione, previa deliberazione dell’organo di governo dell’eventuale inserimento di risorse aggiuntive. Le relazioni sindacali sono limitate alla semplice informazione.Nella costituzione del fondo occorre prevedere in primo luogo l’applicazione integrale delle regole dettate dai Ccnl in vigore; in esse sono comprese l’inserimento nella parte stabile sia della Ria dei dipendenti cessati dal servizio sia dell’importo degli aumenti delle varie posizioni di progressione orizzontale disposti dai contratti nazionali. Successivamente occorre verificare che il fondo così costituito non sia superiore all’importo di quello del 2010. Nel caso in cui ciò avvenga, ad esempio per il recupero di risorse derivanti dalla Ria dei cessati, il fondo deve essere tagliato in modo da restare nel tetto del 2010. In tale calcolo non vanno considerate le risorse escluse da tale tetto (incentivazione della realizzazione di opere pubbliche, incentivazione degli avvocati, risorse che l’Istat ha destinato alla incentivazione del personale di comuni per il censimento del personale, risparmi che l’ente ha conseguito nel fondo per la contrattazione decentrata dell’anno precedente). Infine occorre verificare il numero dei dipendenti in servizio e, nel caso in cui sia inferiore, rispetto al 2010: nel caso di diminuzione si deve tagliare in misura proporzionale il fondo.

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