Permessi legge 104: le indicazioni della Suprema Corte sulla loro corretta fruizione
Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

L’assistenza alle persone con handicap in situazione di gravità, certificate dalle competenti strutture sanitarie, da parte dei titolari di rapporto di lavoro pubblici o privati, sono trasfuse nelle disposizioni nell’articolo 33 della legge 104/92, così come modificato legge n. 53 del 2000. Al dipendente che dovesse trovarsi in tale situazione possono essere riconosciute alternativamente:
a) due ore di permesso giornaliere;
b) tre giorni di permesso mensile;
c) frazionamento in 18 ore mensili in caso di mancata utilizzazione del permesso di due ore giornaliere.
A fronte del diniego, da parte di un ente pubblico, della richiesta di permesso ad ore richiesto da un dipendente per assistere la madre affetta dal citato handicap grave, regolarmente certificato dalla struttura sanitaria, considerando assentibile esclusivamente il permesso di tre giorni, il dipendente, dopo le sentenze negative sul punto emesse dal Tribunale di prime cure e dalla Corte di appello, ricorre in Cassazione al fine di ribadire il diritto a lui spettante di poter fruire dei citati permessi ad ore (nella forma di due ore giornaliere, ovvero delle 18 ore mensili). In particolare il dipendente si duole di una interpretazione restrittiva operata dalla Corte territoriale, avendo la stessa violato, a suo dire, le suddette disposizioni costituzionali, dando luogo ad una ingiusta discriminazione nella disciplina dei permessi finalizzati all’assistenza di persone gravemente handicappate, pervenendo a conclusioni contrastanti con il cd. principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In particolare, rileva il ricorrente, a parità di situazioni di handicap grave, mentre alla persona destinataria di un provvedimento formale di affidamento del disabile (minore) sarebbe garantita la possibilità di avvalersi di tutti i benefici previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, al parente o affine entro il 3 grado di un disabile maggiorenne sarebbe concesso di poter richiedere esclusivamente il beneficio di cui al comma 3, ovvero i tre giorni di permesso mensile, con grave disagio per lo stesso disabile.

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