Permessi: le più recenti indicazioni dell’ARAN

Approfondimento di C. Dell'Erba

I permessi per l’assistenza ai congiunti disabili devono essere ridotti in misura proporzionale all’orario di lavoro per il personale in part time; per la partecipazione ai corsi di formazione professionale spettano i permessi per il diritto allo studio, le c.d. 150 ore, ma se le domande per questi permessi superano le richieste la partecipazione a tali corsi non è tra le priorità; solo in caso di redditi molto bassi spetta l’intero trattamento economico per i primi 30 giorni di congedo parentale fruito per l’assistenza ai figli di età compresa tra 6 ed 8 anni di vita; i permessi retribuiti possono essere fruiti solamente a giornate e non ad ore ed infine i dipendenti a tempo determinato non possono godere dei permessi disciplinati dal contratto nazionale, ma solamente di quelli disciplinati da disposizioni di legge. Sono queste le principali indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai più recenti quesiti posti sui permessi.

Il part time ed i permessi per l’assistenza ai disabili

I permessi per l’assistenza ai congiunti disabili devono essere riproporzionati per i dipendenti in part time e ciò per evitare sperequazioni ingiustificate rispetto al personale che presta la sua attività a tempo pieno. Ci viene detto espressamente dall’Aran con parere n. 1895 che, “nel caso in cui il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri a ore, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell’orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato. In sostanza, occorre rapportare a ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale”. La riduzione del numero di ore di tali permessi si applica sia nel caso di part time orizzontale che di part time verticale che di part time misto.
Occorre infine ricordare, come quadro di riferimento, che i permessi per l’assistenza ai congiunti disabili possono essere fruiti sia a giorni (fino a 3 mensili) che ad ore (fino a 18 mensili). Nel caso di fruizione a giornate per i dipendenti in part time orizzontale non si deve dare corso ad alcuna riduzione in relazione alla diminuzione dell’orario di lavoro in quanto questa forma di part time non si concretizza in una riduzione del numero di giornate lavorative. Nel caso di part time verticale o misto si deve dare corso alla riduzione in misura proporzionale alla riduzione del numero di giornate lavorate.

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