Permessi disabili a maglie larghe

Fonte: Italia Oggi

Sì al permesso dal lavoro per assistenza a disabile anche quando il disabile non viene materialmente assistito. A precisarlo è la Funzione pubblica nella nota protocollo n. 44274 del 5 novembre 2012, in relazione ai permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992. In particolare, il dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri ammette che, nei casi in cui risultino entrambi lavoratori, sia l’assistito e sia il soggetto che presta assistenza, quest’ultimo possa fruire dei permessi giornalieri anche in giornate in cui la persona disabile (che dovrebbe essere assistita) si rechi regolarmente al lavoro.Permessi 104. I chiarimenti riguardano i permessi dal lavoro ex legge n. 104/1992, retribuiti e coperti da contributi figurativi, dei quali possono fruire i lavoratori dipendenti qualora si trovino in una delle seguenti situazioni:a) siano portatori di handicap in situazione di disabilità grave (permessi per se stessi); in tal caso si ha diritto a due ore al giorno di permesso ovvero a tre giorni di permesso mensili frazionabili in ore;b) siano genitori di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni; in tal caso, si ha diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa o a due ore di permesso al giorno fino al compimento dei tre anni di vita del bimbo o a tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore; c) siano coniuge, parenti o affini entro il 1° grado di persone in disabilità grave; in tal caso si ha diritto a tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, e il diritto può essere esteso a parenti e affini di secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 65 anni o siano deceduti o invalidi. I chiarimenti. Le precisazioni della Funzione pubblica sono state sollecitate da una pubblica amministrazione che ha chiesto parere sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di un lavoratore dipendente, al fine di assistere un congiunto anch’egli lavoratore il quale si trova in situazione di handicap grave e che, peraltro, fruisce per se stesso dei medesimi benefici dei permessi dal lavoro ex legge n. 104/1992. In particolare, la pa ha chiesto di sapere se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate. La risposta è negativa. La normativa di riferimento (legge n. 104/1992), spiega la nota, accordando la possibilità al lavoratore dipendente che assiste il congiunto disabile che versa in situazione di grave handicap di beneficiare dei permessi finalizzati alla predetta assistenza, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria, precisa la Funzione pubblica, è che le giornate fruite come permesso coincidano; tuttavia, non è da escludere che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, egli possa fruire dei permessi anche in giornate nelle quali la persona disabile che è assistita si rechi regolarmente al lavoro. In conclusione, precisa la nota, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto si possono presentare, la Funzione pubblica è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione alla fruizione dei permessi da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

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